Art. 5
Legittimazione ad agire
1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega,
rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena
di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in
nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e'
riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi',
legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora
non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese
dalla discriminazione.