Art. 2.
          Definizione dei parametri obiettivi per i comuni

  1.  I  parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003
ai  fini  dell'accertamento  per  i  comuni  della condizione di ente
locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
    a) disavanzo  di  amministrazione  complessivo superiore al 5 per
cento  delle  spese  desumibili  dai  titoli I e III della spesa, con
esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
    b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di
competenza,  desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti
superiori  al  21  per  cento delle entrate correnti; nel computo dei
residui  attivi  sono  esclusi  quelli  relativi all'imposta comunale
sugli immobili ed ai trasferimenti erariali;
    c) residui  passivi  di fine esercizio provenienti dalla gestione
di   competenza  delle  spese  correnti,  desumibili  dal  titolo  I,
superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I;
    d) esistenza  di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti
dell'ente  per  i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale
nelle forme consentite dalla legge;
    e) presenza  di  debiti  fuori  bilancio  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo  194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  approvato  con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  per  i  quali  non  siano state reperite le necessarie fonti di
finanziamento;
    f) volume  complessivo  delle  entrate  proprie,  desumibili  dai
titoli  I  e  III,  rapportato  al  volume  complessivo delle entrate
correnti  di  cui  alla  lettera  b), inferiore al 27 per cento per i
comuni  sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni
da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da
60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con
oltre 250.000 abitanti;
    g) volume  complessivo  delle  spese per il personale a qualunque
titolo  in  servizio,  rapportato  al  volume complessivo delle spese
correnti  desumibili  dal  titolo  I, superiore al 48 per cento per i
comuni  sino a 2.999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni
da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da
60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con
oltre   250.000  abitanti;  non  concorrono  al  calcolo  del  volume
complessivo  delle spese di personale quelle finanziate con entrate a
specifica  destinazione  da  parte  della  regione  o  di  altri enti
pubblici;
    h) importo   complessivo   degli   interessi  passivi  sui  mutui
superiore  al  12  per  cento  delle  entrate correnti desumibili dai
titoli I, II e III.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per il testo dell'art. 194 del decreto legislativo n.
          267 del 2000, si veda la nota all'art. 1.