Art. 3.
    Definizione dei parametri obiettivi per le comunita' montane

  1.  I  parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003
ai  fini  dell'accertamento per le comunita' montane della condizione
di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
    a) disavanzo  di  amministrazione  complessivo superiore al 5 per
cento  delle  spese  desumibili  dai  titoli I e III della spesa, con
esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
    b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di
competenza   superiori  al  37  per  cento  delle  entrate  correnti,
desumibili  dai titoli I e II delle entrate correnti; nel computo dei
residui   attivi   sono  esclusi  quelli  relativi  ai  trasferimenti
erariali;
    c) residui  passivi  di fine esercizio provenienti dalla gestione
di   competenza  delle  spese  correnti,  desumibili  dal  titolo  I,
superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I;
    d) esistenza  di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti
dell'ente  per  i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale
nelle forme consentite dalla legge;
    e) presenza  di  debiti  fuori  bilancio  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo  194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  approvato  con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  per  i  quali  non  siano state reperite le necessarie fonti di
finanziamento;
    f) volume  complessivo  delle spese per il personale, a qualunque
titolo  in  servizio,  superiore al 57 per cento delle spese correnti
desumibili  dal  titolo  I;  non  concorrono  al  calcolo  del volume
complessivo  delle spese di personale quelle finanziate con entrate a
specifica  destinazione  da  parte  della  regione  o  di  altri enti
pubblici;
    g) importo   complessivo   degli   interessi  passivi  sui  mutui
superiore  all'8  per  cento  delle  entrate  correnti desumibili dai
titoli I e II.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per il testo dell'art. 194 del decreto legislativo n.
          267 del 2000, si veda la nota all'art. 1.