Art. 3. Definizione dei parametri obiettivi per le comunita' montane 1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell'accertamento per le comunita' montane della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti: a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali; c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I; d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici; g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si veda la nota all'art. 1.