Art. 4.
      Modalita' per la compilazione della tabella dei parametri

  1.  Ai  fini  della compilazione delle tabelle allegate al presente
decreto, che contengono i parametri definiti negli articoli 1, 2 e 3,
i  comuni,  le  province e le comunita' montane utilizzano i dati del
relativo rendiconto approvato.
  2.  Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate
si  intende  il  valore  relativo  agli accertamenti definitivi della
gestione  di  competenza  e per spese il valore relativo agli impegni
definitivi della gestione di competenza.
  3.  La  tabella,  del  formato  di  cm  21 \times 29,7, deve essere
redatta  in  ogni  sua  parte,  senza aggiunte od omissioni, mediante
macchina  da scrivere o mezzo equivalente. La tabella e' sottoscritta
dal responsabile del servizio finanziario.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 10 giugno 2003
                                               p. Il Ministro: D'AlI'

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 189