La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  1,  comma  3, della legge
7 maggio  2002,  n.  90,  entro  il quale la Commissione parlamentare
d'inchiesta   concernente   il   «dossier  Mitrokhin»  e  l'attivita'
d'intelligence italiana deve concludere i propri lavori, e' prorogato
fino alla fine della XIV legislatura.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90
          (Istituzione  di  una  Commissione parlamentare d'inchiesta
          concernente    il   «dossier   Mitrokhin»   e   l'attivita'
          d'intelligence italiana), e' il seguente:
              «Art.  1 (Istituzione e compiti). - 1. E' istituita, ai
          sensi  dell'art.  82  della  Costituzione,  una Commissione
          parlamentare  d'inchiesta,  con  il compito di accertare la
          veridicita'  delle  informazioni  contenute  nel cosiddetto
          dossier Mitrokhin sull'attivita' spionistica svolta dal KGB
          nel  territorio  nazionale  e  le  eventuali implicazioni e
          responsabilita' di natura politica o amministrativa.
              2.   Compito   principale   della   Commissione  e'  di
          accertare:
                a) ogni  aspetto  relativo  all'acquisizione  e  alla
          disponibilita' del dossier Mitrokhin;
                b) se   le  informazioni  sulle  persone  citate  nel
          dossier  Mitrokhin  erano  gia'  note e se le persone erano
          conosciute da chi prese la decisione di non procedere;
                c) lo  stato attuale delle persone citate nel dossier
          e,  con  riferimento  ai  dipendenti  e  ai collaboratori a
          qualunque  titolo  delle pubbliche amministrazioni, qualora
          la  loro attivita' fosse nota, quali funzioni ad essi erano
          attribuite  e  quali  iniziative  da  essi  furono poste in
          essere,  fatto  salvo  il  divieto  di indagare o sindacare
          circa  opinioni  politiche,  azioni  derivanti  da opinioni
          politiche  non  costituenti  reato  o  aspetti  della  vita
          privata di detti soggetti;
                d) le  attivita'  svolte dagli organi di intelligence
          italiani,  ovvero  i  modi  e  le procedure di ricevimento,
          trasmissione  interna,  e quindi esterna, dei documenti del
          dossier.  Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero,
          in   caso  di  procedure  diverse,  se  furono  seguite  le
          modalita' adottate per altri casi precedenti;
                e) quando   e  con  quali  modalita'  il  Governo  fu
          informato  del  dossier e dei suoi contenuti e si decise di
          rendere pubblico il documento;
                f) se  furono  prese  dagli  organi  di  intelligence
          decisioni senza consultare il Governo;
                g) che  le  informazioni trasmesse non abbiano subito
          modificazioni;
                h) le attivita' di finanziamento dirette ed indirette
          del  KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito
          e ad organi di informazione in Italia;
                i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra
          l'Italia   e   i  Paesi  dell'Est  europeo  finalizzate  al
          finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di
          fuori di ogni controllo;
                l) le attivita' svolte dal KGB e in particolare dagli
          uffici di Roma;
                m) se  vi  furono complicita', protezione, coperture,
          di    natura   politica   o   da   parte   della   pubblica
          amministrazione, sulle attivita' del KGB in Italia;
                n) i  risultati  raggiunti nella ricerca di materiale
          bellico  e  di  depositi  clandestini di armi e apparati di
          ricetrasmissione  connessi  alle attivita' del KGB relative
          all'Italia;
                o) se   gli  organi  di  intelligence  stiano  ancora
          svolgendo indagini in merito ai contenuti del dossier,
                p) se  il dossier reso pubblico in Italia contenga le
          medesime    informazioni    trasmesse   dalle   istituzioni
          britanniche;
                q) se  esistono  documenti  all'estero  che  si renda
          necessario acquisire.
              3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici
          mesi  dalla  sua costituzione presentando al Parlamento una
          relazione    sull'attivita'    svolta   e   sui   risultati
          dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.