Art. 11.
                        (Norme transitorie).
   1.  Le  licenze  di  noleggio di autobus con conducente rilasciate
dalle   amministrazioni   comunali   prima  che  le  regioni  abbiano
provveduto  ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base
degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la
loro   efficacia   fino   a   quando   non   siano  sostituite  dalle
autorizzazioni di cui all'articolo 5.
   2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, le
licenze  di  noleggio  di cui al comma 1 non possono essere cedute se
non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni
necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.