Art. 12.
                        (Entrata in vigore).
   1.  La  presente  legge  entra in vigore decorsi centoventi giorni
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere
dal  giorno  successivo  a  quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli