Art. 2.
                  (Definizioni e classificazioni).
   1.  Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus
con  conducente  quelle  che,  in  possesso  dei  requisiti  relativi
all'accesso   alla   professione   di   trasportatore  su  strada  di
viaggiatori,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attivita'
di  trasporto  di  persone  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 2,
utilizzando  autobus  rispondenti  alle  caratteristiche  tecniche di
esercizio, dei quali hanno la disponibilita'.
   2.  Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono
i  servizi  di  trasporto  di  viaggiatori  effettuati da una impresa
professionale  per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o
offerti   direttamente   a   gruppi   precostituiti,  con  preventiva
definizione   del  periodo  di  effettuazione,  della  sua  durata  e
dell'importo   complessivo   dovuto   per   l'impiego   e   l'impegno
dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da
frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
   3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo
54,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
   4.  Fermo  restando  il  regime autorizzativo di cui alla legge 15
gennaio   1992,  n.  21,  le  imprese  di  trasporto  di  viaggiatori
effettuato  mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi
forma  costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi
di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
   5.  Per  disponibilita'  degli  autobus  si  intende  il legittimo
possesso  conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto, locazione
con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000, n. 395,
          reca: "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione
          europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della
          direttiva   n.  96/26/CE  del  29 aprile  1996  riguardante
          l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di
          merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco
          di  diplomi,  certificati  e  altri  titoli  allo  scopo di
          favorire  l'esercizio  della  liberta'  di  stabilimento di
          detti  trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
          internazionali.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
          strada):
              "Art.  54  (Autoveicoli).  -  1. Gli  autoveicoli  sono
          veicoli  a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi i
          motoveicoli, e si distinguono in:
                a) autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
                b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
          conducente;
                c) autoveicoli   per   trasporto  promiscuo:  veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5 t  o  4,5 t  se  a  trazione  elettrica  o  a batteria,
          destinati  al  trasporto  di  persone e di cose e capaci di
          contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
          conducente;
                d) autocarri:  veicoli destinati al trasporto di cose
          e  delle  persone addette all'uso o al trasporto delle cose
          stesse;
                e) trattori      stradali:      veicoli     destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
                f) autoveicoli   per   trasporti  specifici:  veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati dall'essere muniti
          permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale
          scopo;
                g) autoveicoli     per    uso    speciale:    veicoli
          caratterizzati   dall'essere   muniti   permanentemente  di
          speciali   attrezzature   e  destinati  prevalentemente  al
          trasporto   proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito  il
          trasporto  del personale e dei materiali connessi col ciclo
          operativo  delle  attrezzature e di persone e cose connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
                h) autotreni:  complessi di veicoli costituiti da due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli  fini  della  applicazione  dell'art. 61, commi 1 e 2,
          costituiscono  un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
          in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se  vengono  superate le dimensioni massime di cui all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
                i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
                l) autosnodati:  autobus  composti  da  due  tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi  di  veicoli  i  compartimenti  viaggiatori situati in
          ciascuno  dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti. La
          sezione   snodata   permette  la  libera  circolazione  dei
          viaggiatori  tra  i  tronconi  rigidi.  La connessione e la
          disgiunzione  delle  due  parti  possono  essere effettuate
          soltanto in officina;
                m) autocaravan:    veicoli    aventi   una   speciale
          carrozzeria   ed   attrezzati  permanentemente  per  essere
          adibiti  al  trasporto  e  all'alloggio di sette persone al
          massimo, compreso il conducente;
                n) mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di veicoli
          dotati  di  particolare  attrezzatura  per  il  carico e il
          trasporto   di   materiali   di   impiego   o   di  risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e  materiali  assimilati  ovvero che completano, durante la
          marcia,  il  ciclo produttivo di specifici materiali per la
          costruzione  edilizia;  tali veicoli o complessi di veicoli
          possono  essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui  all'art.  10,  comma 8,  e  comunque  nel rispetto dei
          limiti  dimensionali  fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
          devono  essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
          cantieri  o  utilizzabili  a  uso  misto  su strada e fuori
          strada.
              2. Nel  regolamento  sono  elencati,  in relazione alle
          speciali  attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi  di
          autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli per usi speciali.".
              -  Legge  15 gennaio  1992, n. 21, reca - "Legge quadro
          per  il  trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
          non di linea".