Art. 3. (Definizione dei parametri di riferimento). 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni: a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse; b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.