Art. 6.
              (Disposizioni concernenti i conducenti).
   1.  I  conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di
autobus   con   conducente   possono  essere  lavoratori  dipendenti,
lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per
lavoro   temporaneo   consentite   dalla   legge,  titolari,  soci  e
collaboratori   familiari   di   imprese   titolari   delle  relative
autorizzazioni.
   2.  La  qualita'  di  dipendente  o di lavoratore con contratto di
prestazioni  di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione
del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47
del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre   2000,   n.  445,  dalla  quale,  nel  caso  di  lavoratore
dipendente,  risultino,  altresi',  gli estremi della registrazione a
libro  matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria.
Tale  documentazione  deve  essere  in  possesso del dipendente e del
lavoratore   in   servizio.   La   qualita'   di  titolare,  socio  e
collaboratore  familiare  deve  risultare  dal registro delle imprese
presso  la  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio.
   3.  L'impresa  che  contravviene  alle  disposizioni  del presente
articolo  e'  soggetta  alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 500 euro a 2.000 euro.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 47 del decreto del
          Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa - Testo A).
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva".