Art. 7.
                        (Documento fiscale).
   1.  L'impresa  di  trasporto  deve  compilare per ogni servizio di
noleggio,  inteso  per  tale  anche  una  pluralita'  di  prestazioni
similari  svolte  nel  corso di una stessa giornata, un documento con
numerazione  progressiva  da  conservare a bordo dell'autobus o degli
autobus  in  caso  di  prestazioni plurime, ai fini della prova della
regolarita' fiscale del servizio svolto.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con il
Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  le  organizzazioni di
categoria   maggiormente   rappresentative,  determina,  con  proprio
decreto,  entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  il  contenuto  e  le  modalita' di compilazione del
documento fiscale di cui al comma 1.
   3.  Il  documento  fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo
dell'autobus  in  occasione  del servizio per il quale e' compilato e
deve  essere  conservato  dall'impresa di trasporto per un periodo di
cinque anni.
   4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al
comma   1   l'impresa   contravventrice  e'  soggetta  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
   5.   L'impresa  che  non  conservi  per  il  periodo  quinquennale
prescritto  il  documento  fiscale  di cui al comma 1 e' assoggettata
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a
1.000 euro.