Art. 9.
     (Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero).
   1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di
noleggio  di  autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei
documenti   di   controllo   previsti  dalla  normativa  nazionale  o
comunitaria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  1.500  euro  a  6.000  euro,  con le modalita' di cui
all'articolo  207  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
   2.  La  sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo nei casi
in  cui  il  servizio  di  trasporto  venga  effettuato con modalita'
diverse  da  quelle  indicate  nell'autorizzazione o nel documento di
controllo.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Si riporta il testo dell'art. 207 del citato decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          1° agosto   2003,   n.   214  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  27 giugno  2002, n.151,
          recante modifiche ed integrazioni; al codice della strada):
              "Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
          targa  EE).  -  1.  Quando  con  un  veicolo  immatricolato
          all'estero   o   munito  di  targa  EE  viene  violata  una
          disposizione  del  presente  codice  da  cui  consegue  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria,  il  trasgressore  e'
          ammesso    ad   effettuare   immediatamente,   nelle   mani
          dell'agente  accertatore,  il  pagamento  in misura ridotta
          previsto  dall'art.  202.  L'agente  trasmette  al  proprio
          comando  od  ufficio  il  verbale  e la somma riscossa e ne
          rilascia  ricevuta  al  trasgressore,  facendo menzione del
          pagamento   nella   copia   del  verbale  che  consegna  al
          trasgressore medesimo.
              2.   Qualora   il  trasgressore  non  si  avvalga,  per
          qualsiasi  motivo, della facolta' prevista del pagamento in
          misura  ridotta, egli deve versare all'agente accertatore a
          titolo  di  cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
          della  sanzione  pecuniaria prevista per la violazione. Del
          versamento  della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
          contestazione  della  violazione. La cauzione e' versata al
          comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
              2-bis.  Qualora  il  veicolo  sia  immatricolato in uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea  o aderente all'accordo
          sullo spazio economico europeo la somma da versare a titolo
          di  cauzione,  di  cui  al  comma 2,  e'  pari  alla  somma
          richiesta  per  il  pagamento  in  misura  ridotta previsto
          dall'art. 202.
              3. In  mancanza del versamento della cauzione di cui ai
          commi 2  e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
          veicolo  fino  a quando non sia stato adempiuto il predetto
          onere  e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  veicoli di proprieta' dei cittadini italiani
          residenti nel comune di Campione d'Italia.
              4-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  veicoli  immatricolati  in Italia che
          siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
          rilasciata  da  uno  Stato  non  facente  parte dell'Unione
          europea.".