IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558;
  Visto l'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Visto  l'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commi 3 e
4;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
3 dicembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 297 del
20 dicembre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003,
n. 425/03;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 19218 del 3 marzo 2003, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) Camera  di  commercio:  la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
    b) Registro  delle  imprese:  il  registro  delle  imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    c) Rea:  il repertorio delle notizie economiche ed amministrative
di  cui  all'articolo  9  del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581;
    d)  Ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di
commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
    e) Commissione  provinciale  per l'artigianato: la commissione di
cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    f)  Albo  delle  imprese  artigiane: l'albo di cui all'articolo 5
della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    g) Responsabile    del    procedimento:   il   responsabile   del
procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   La   legge   29 dicembre   1993,   n.   580,  reca:
          «Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,  n. 581, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 8
          della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del codice civile».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          14 dicembre  1999, n. 558, reca: «Regolamento recante norme
          per  la  semplificazione  della  disciplina  in  materia di
          registro  delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
          procedimenti  relativi alla denuncia di inizio di attivita'
          e  per  la  domanda  di  iscrizione  all'albo delle imprese
          artigiane  o  al  registro  delle  imprese  per particolari
          categorie   di   attivita'   soggette   alla   verifica  di
          determinati     requisiti    tecnici    (numeri    94-97-98
          dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».
              -  Si  riproduce  il  testo  vigente dell'art. 17 della
          legge  5 marzo  2001,  n.  57,  recante:  «Disposizioni  in
          materia di apertura e regolazione dei mercati»:
              «Art.  17  (Misure  atte a favorire la riqualificazione
          delle  imprese  di  facchinaggio  e di movimentazione delle
          merci). - 1.   Le   imprese  che  esercitano  attivita'  di
          facchinaggio  debbono  essere  iscritte  nel  registrodelle
          imprese  di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure
          nell'albo  delle  imprese artigiane di cui all'art. 5 della
          legge  8 agosto  1985,  n.  443. L'iscrizione al registro o
          all'albo    e'   subordinata   alla   dimostrazione   della
          sussistenza    di    specifici   requisiti   di   capacita'
          economico-finanziaria,     tecnico-organizzativa    e    di
          onorabilita'  che saranno indicati con decreto del Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  da
          emanare,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale,  entro  novanta  giorni  dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              2.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 1 sono previste
          altresi'  le  fasce  di  classificazione  delle imprese, in
          relazione  al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi
          e  le  modalita'  di  sospensione,  di  cancellazione  e di
          reiscrizione  delle imprese nel registro e nell'albo di cui
          al medesimo comma 1.
              3.  Per  attivita'  di facchinaggio si intendono quelle
          previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del
          lavoro   e   della   previdenza  sociale  3 dicembre  1999,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
          1999.».
              -  Si  riproduce  il  testo  vigente dell'art. 17 della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  del  3 dicembre  1999,  reca: «Revisione triennale
          degli  imponibili  giornalieri e dei periodi di occupazione
          media  mensile,  nonche'  di  inserimento  nuove  attivita'
          lavorative,  per  i  lavoratori  soci  di  societa' ed enti
          cooperativi,   anche   di   fatto,   cui  si  applicano  le
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.
          602/1970».
          Note all'art. 1:
              - Si riproduce il testo vigente dell'art. 8 della legge
          29 dicembre  1993,  n.  580,  recante: «Riordinamento delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:
              «Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
              - Si riproduce il testo vigente dell'art. 9 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
          recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge
          29 dicembre  1993,  n.  580,  in materia di istituzione del
          registro  delle  imprese  di  cui  all'art. 2188 del codice
          civile»:
              «Art.   9   (Repertorio   delle  notizie  economiche  e
          amministrative). - 1.  In  attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a) gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
                b) gli  imprenditori  con  sede principale all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
              3.   Il   REA   contiene   le   notizie  economiche  ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto  20 settembre  1934,  n.  2011,  dal  regio decreto
          4 gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29  del decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro,  d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e forestali per la parte riguardante le imprese
          agricole,  sono indicate le notizie di carattere economico,
          statistico,  amministrativo  che  l'ufficio puo' acquisire,
          invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi di
          pubbliche  amministrazioni  e dei concessionari di pubblici
          servizi  secondo  le  norme  vigenti, nonche' dall'archivio
          statistico  delle  imprese  attive  costituito  a norma del
          regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993, purche' non
          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle
          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
              4.   L'esercente   attivita'   agricole  deve  altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro.».
              -   Si  riproducono  i  testi  vigenti  dell'art.  5  e
          dell'art.  10  della  legge 8 agosto 1985, n. 443, recante:
          «Legge-quadro per l'artigianato»:
              «Art.  5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito
          l'albo  provinciale  delle imprese artigiane, al quale sono
          tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
          cui  agli  articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste
          per  il  registro  delle ditte dagli articoli 47 e seguenti
          del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
              La   domanda  di  iscrizione  al  predetto  albo  e  le
          successive  denunce  di  modifica  e  di cessazione esimono
          dagli  obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
          20 settembre  1934,  n.  2011, e sono annotate nel registro
          delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
              L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa'
          a   responsabilita'   limitata  che,  operando  nei  limiti
          dimensionali  di cui alla presente legge e con gli scopi di
          cui  al  primo  comma  dell'art.  3,  presenti domanda alla
          commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento
          della  qualifica  artigiana  ed alla conseguente iscrizione
          nell'albo  provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci,
          ovvero  uno  nel  caso  di  due  soci, svolga in prevalenza
          lavoro  personale, anche manuale, nel processo produttivo e
          detenga  la maggioranza del capitale sociale e degli organi
          deliberanti della societa'.
              In  caso  di  invalidita',  di  morte  o  d'intervenuta
          sentenza  che  dichiari  l'interdizione  o l'inabilitazione
          dell'imprenditore   artigiano,  la  relativa  impresa  puo'
          conservare,  su  richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          previsti  all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
          o   fino  al  compimento  della  maggiore  eta'  dei  figli
          minorenni,   sempre   che  l'esercizio  dell'impresa  venga
          assunto   dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o  minori
          emancipati    o    dal    tutore    dei   figli   minorenni
          dell'imprenditore    invalido,   deceduto,   interdetto   o
          inabilitato.
              L'iscrizione  all'albo  e' costitutiva e condizione per
          la  concessione  delle  agevolazioni a favore delle imprese
          artigiane.
              Le  imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un
          massimo  del  20 per cento e per un periodo non superiore a
          tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  4,  mantengono  l'iscrizione  all'albo di cui al
          primo comma del presente articolo.
              Per  la  vendita  nei  locali  di produzione, o ad essi
          contigui,  dei  beni  di  produzione propria, ovvero per la
          fornitura  al committente di quanto strettamente occorrente
          all'esecuzione  dell'opera  o alla prestazione del servizio
          commessi,  non si applicano alle imprese artigiane iscritte
          all'albo  di  cui  al  primo comma le disposizioni relative
          all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
          all'autorizzazione   amministrativa   di   cui  alla  legge
          11 giugno  1971,  n. 426, fatte salve quelle previste dalle
          specifiche normative statali.
              Nessuna  impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o
          marchio,  una  denominazione  in  cui ricorrano riferimenti
          all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
          primo  comma;  lo  stesso  divieto vale per i consorzi e le
          societa'  consortili  fra  imprese  che  non siano iscritti
          nella separata sezione di detto albo.
              Ai  trasgressori  delle disposizioni di cui al presente
          articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
          sanzione  amministrativa  consistente  nel pagamento di una
          somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
          delle  procedure  di  cui  alla  legge 24 novembre 1981, n.
          689.».
              «Art.      10      (Commissioni     provinciali     per
          l'artigianato). - La     commissione     provinciale    per
          l'artigianato  e'  costituita  con  decreto  del presidente
          della  giunta  regionale,  dura in carica cinque anni ed e'
          composta da almeno quindici membri.
              Essi   eleggono   il  presidente,  scegliendolo  tra  i
          componenti  titolari  di  impresa  artigiana,  ed  il  vice
          presidente.
              Due  terzi dei componenti della commissione provinciale
          per   l'artigianato   devono  essere  titolari  di  aziende
          artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
              Nel   terzo   rimanente   dovra'  essere  garantita  la
          rappresentanza    delle   organizzazioni   sindacali   piu'
          rappresentative   dei   lavoratori  dipendenti,  dell'INPS,
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  la  presenza  di
          esperti.
              Le  regioni,  con apposite leggi, stabiliscono le norme
          relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e
          al   funzionamento   delle   commissioni   provinciali  per
          l'artigianato.».