Art. 10. Cancellazione e reiscrizione 1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attivita' di facchinaggio, da detti registro o albo, se: a) l'impresa non presenta istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 9, quando perde uno o piu' requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto; b) l'istanza di sospensione non viene accolta; c) l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 9. 2. Il provvedimento motivato di cancellazione e' adottato dal responsabile del procedimento, ovvero dalla commissione provinciale per l'artigianato, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio. 3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 e' facolta' dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica. 4. Per l'impresa non costituita in forma societaria che svolge soltanto attivita' di facchinaggio, la cancellazione di dette attivita' comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane. 5. All'impresa che non ricade nella fattispecie descritta al comma 4, e' consentito richiedere la reiscrizione per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalita' previste dal presente decreto, se sono venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione di detto esercizio.