Art. 10.
                    Cancellazione e reiscrizione
  1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese   artigiane   sono  cancellate,  limitatamente  all'esercizio
dell'attivita' di facchinaggio, da detti registro o albo, se:
    a) l'impresa   non  presenta  istanza  di  sospensione  ai  sensi
dell'articolo  9,  quando  perde  uno  o  piu'  requisiti di cui agli
articoli 5, 6 e 7 del presente decreto;
    b) l'istanza di sospensione non viene accolta;
    c) l'impresa  non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio
del  procedimento  di  cancellazione  allo  scadere  del  periodo  di
sospensione accordato ai sensi dell'articolo 9.
  2.  Il  provvedimento  motivato  di  cancellazione  e' adottato dal
responsabile  del  procedimento, ovvero dalla commissione provinciale
per l'artigianato, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di
un  termine  non  inferiore  a  trenta giorni per la presentazione di
memorie  scritte  e  documenti  o,  su  richiesta  dell'impresa,  per
l'audizione in contraddittorio.
  3.  Avverso  il  provvedimento  di  cui  al  comma  2  e'  facolta'
dell'impresa  esperire ricorso alla giunta della camera di commercio,
ovvero  alla  commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta
giorni dalla data della notifica.
  4.  Per  l'impresa  non  costituita  in forma societaria che svolge
soltanto   attivita'  di  facchinaggio,  la  cancellazione  di  dette
attivita'  comporta  la  cancellazione  dal  registro delle imprese o
dall'albo delle imprese artigiane.
  5.  All'impresa che non ricade nella fattispecie descritta al comma
4,   e'   consentito   richiedere  la  reiscrizione  per  l'esercizio
dell'attivita' di facchinaggio nel registro delle imprese o nell'albo
delle  imprese  artigiane, secondo le modalita' previste dal presente
decreto,  se  sono  venute  meno  le  cause  che  hanno comportato la
cancellazione di detto esercizio.