Art. 11.
                              Contratti
  1.  I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore
a  50.000  euro  all'anno,  sono depositati entro trenta giorni dalla
loro   stipulazione  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro,
Servizio  ispezioni  del lavoro, competente per territorio a cura del
legale rappresentante dell'impresa affidataria. Nel caso di contratti
per  prestazioni  da  effettuare  in  piu'  territori, il deposito e'
effettuato presso ciascuna Direzione provinciale competente.
  2.  Per  i  contratti  di cui al comma 1 si stipula un contratto di
assicurazione  per  la  responsabilita' civile dipendente dall'uso di
mezzi  e  per  i  danni  delle  cose  da  movimentare,  riferito allo
specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo
da dare copertura idonea ai rischi.