Art. 11. Contratti 1. I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro all'anno, sono depositati entro trenta giorni dalla loro stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, competente per territorio a cura del legale rappresentante dell'impresa affidataria. Nel caso di contratti per prestazioni da effettuare in piu' territori, il deposito e' effettuato presso ciascuna Direzione provinciale competente. 2. Per i contratti di cui al comma 1 si stipula un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.