Art. 12. Vigilanza 1. La camera di commercio esercita la vigilanza sulle attivita' di facchinaggio e di movimentazione delle merci tenendo anche conto delle eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento che siano segnalate da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori. 2. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e movimentazione merci, potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, ne danno notizia senza ritardo alla camera di commercio competente. 3. Il responsabile del procedimento fornisce, a sua volta, notizia dei provvedimenti previsti agli articoli 9 e 10 divenuti definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le societa' cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.