Art. 12.
                              Vigilanza
  1.  La camera di commercio esercita la vigilanza sulle attivita' di
facchinaggio  e  di  movimentazione  delle  merci tenendo anche conto
delle  eventuali  violazioni  degli  obblighi  derivanti dal presente
regolamento  che  siano segnalate da tutti i titolari di un interesse
giuridicamente  rilevante,  comprese  le  associazioni  del movimento
cooperativo  e delle imprese, nonche' le organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
  2.  Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e
di  lavoro,  qualora  adottino  provvedimenti  verso  le  imprese  di
facchinaggio  e  movimentazione  merci,  potenzialmente  rilevanti ai
sensi  dell'articolo  8  del  presente  regolamento, ne danno notizia
senza ritardo alla camera di commercio competente.
  3.  Il responsabile del procedimento fornisce, a sua volta, notizia
dei  provvedimenti previsti agli articoli 9 e 10 divenuti definitivi,
agli  organi  preposti  alla vigilanza in materia di lavoro e, per le
societa'  cooperative,  agli  organi  preposti  alla  vigilanza sulle
stesse.