Art. 13. Sanzioni 1. Al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di societa', ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000. 2. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, che esercitano le attivita' di cui al presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000. 3. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000. 4. Chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attivita' di cui all'articolo 2, o comunque si avvale di tali attivita' a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500. Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000. 5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui e' inserita e' assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane. 6. I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, sono nulli. 7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, all'accertamento delle eventuali violazioni nonche' alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento. 8. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell'erario.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo vigente degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale». «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». «Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».