Art. 14. Disposizioni transitorie 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano gia' iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per le attivita' di facchinaggio, presentano all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni, le attestazioni e gli atti di cui al modello riportato nell'allegato A. 2. Le imprese di cui al comma 1, continuano ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e all'articolo 6.