Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Le  imprese  che,  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento,  risultano  gia'  iscritte  al  registro delle imprese o
all'albo  delle  imprese  artigiane per le attivita' di facchinaggio,
presentano  all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione
provinciale  per  l'artigianato,  entro  il  termine  di  centottanta
giorni,  le  attestazioni  e  gli  atti  di  cui al modello riportato
nell'allegato A.
  2.  Le  imprese  di  cui  al  comma  1, continuano ad esercitare le
attivita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento per due anni
successivi  alla  data  di  entrata in vigore del regolamento stesso,
anche  in  assenza  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 5, comma 1,
lettera b) e all'articolo 6.