Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle
attivita' di facchinaggio, previste dalla tabella allegata al decreto
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999,
svolte  anche  con  l'ausilio  di  mezzi  meccanici  o diversi, o con
attrezzature  tecnologiche, comprensive delle attivita' preliminari e
complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di
seguito indicate:
    a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari,
facchini  degli  scali  ferroviari,  compresa la presa e consegna dei
carri,   facchini  doganali,  facchini  generici,  accompagnatori  di
bestiame,  ed  attivita'  preliminari  e  complementari; facchinaggio
svolto   nelle   aree   portuali   da   cooperative  derivanti  dalla
trasformazione   delle   compagnie   e   gruppi   portuali   in  base
all'articolo 21  della  legge  28 gennaio  1994,  n. 84, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    b) insacco,      pesatura,     legatura,     accatastamento     e
disaccatastamento,   pressatura,   imballaggio,  gestione  del  ciclo
logistico  (magazzini  ovvero  ordini  in arrivo e partenza), pulizia
magazzini  e  piazzali,  depositi  colli e bagagli, presa e consegna,
recapiti  in  loco,  selezione  e  cernita  con o senza incestamento,
insaccamento  od  imballaggio  di  prodotti  ortofrutticoli, carta da
macero,  piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura
e  macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione
in   cellulosa   o   carta  e  simili,  ed  attivita'  preliminari  e
complementari.
  2.  Il  presente regolamento non si applica ai pesatori pubblici di
cui all'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al
decreto    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato 11 luglio 1983.
 
          Note all'art. 2:
              -  Si riproduce il testo vigente della tabella allegata
          al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali  del 3 dicembre 1999, recante: «Revisione triennale
          degli  imponibili  giornalieri e dei periodi di occupazione
          media  mensile,  nonche'  di  inserimento  nuove  attivita'
          lavorative,  per  i  lavoratori  soci  di  societa' ed enti
          cooperativi,   anche   di   fatto,   cui  si  applicano  le
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.
          602/1970»:
              «(Tabella  delle  attivita' lavorative esercitate dagli
          organismi  associativi cui si applicano le disposizioni del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
          602.).
              1)  Facchinaggio  svolto  anche  con l'ausilio di mezzi
          meccanici  o  diversi,  o  con  attrezzature  tecnologiche,
          comprensivo  delle  attivita'  preliminari  e complementari
          alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
                a) portabagagli,  facchini  e  pesatori  dei  mercati
          agro-alimentari,  facchini degli scali ferroviari, compresa
          la  presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini
          generici,   accompagnatori   di   bestiame,   ed  attivita'
          preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree
          portuali  da  cooperative  derivanti  dalla  trasformazione
          delle  compagnie  e  gruppi  portuali  in  base  alla legge
          28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                b) insacco,   pesatura,  legatura,  accatastamento  e
          disaccatastamento,  pressatura,  imballaggio,  gestione del
          ciclo   logistico   (magazzini   e/o  ordini  in  arrivo  e
          partenza),  pulizia  magazzini e piazzali, depositi colli e
          bagagli,  presa  e  consegna, recapiti in loco, selezione e
          cernita   con   o   senza   incestamento,  insaccamento  od
          imballaggio  di  prodotti  ortofrutticoli, carta da macero,
          piume    e    materiali   vari,   mattazione,   scuoiatura,
          toelettatura   e   macellazione,   abbattimento  di  piante
          destinate  alla  trasformazione  in  cellulosa  o  carta  e
          simili, ed attivita' preliminari e complementari.
              2)   Trasporto   il   cui   esercizio   sia  effettuato
          personalmente  dai  soci su mezzi dei quali i soci stessi o
          la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.
              Trasporto di persone:
                a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
                b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.
              Trasporto di merci per conto terzi:
                a) autotrasportatori,  autosollevatori,  carrellisti,
          gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili
          ed  attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e
          preparazione   materiale   da   trasportare,   montaggio  e
          smontaggio,  rimozione  forzata  di  veicoli  a mezzo carri
          attrezzi, guardianaggio e simili);
                b) trasportatori  con  veicoli  a  trazione  animale,
          trasportatori  fluviali,  lacuali,  lagunari  e  simili  ed
          attivita'  preliminari  e  complementari  (compresi scavo e
          preparazione  interiale  (da  trasportare,  guardianaggio e
          simili).
              3) Attivita' accessorie delle precedenti:
                addetti   al   posteggio   dei   veicoli,   pesatori,
          misuratori e simili.
              4) Attivita' varie:
                servizi  di  guardia  a  terra  o a mare o campestre,
          polizia  ed  investigazioni  private,  custodia,  controllo
          accessi  e  simili,  barbieri ed affini, guide turistiche e
          simili,  gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di
          attivita'  complementari,  pulitori  compresa la pulizia di
          giardini  e  spazi  verdi  anche  con  l'ausilio  di  mezzi
          meccanici,  pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori
          ecologici,  spazzacamini  e  simili,  servizi  di  recapito
          fiduciario  e  simili  (servitori di piazza), ormeggiatori,
          ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.».
              -  Si  riproduce  il  testo  vigente dell'art. 21 della
          legge  28 gennaio  1994,  n.  84,  recante: «Riordino della
          legislazione in materia portuale»:
              «Art.  21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e
          gruppi  portuali). - 1.  Le  compagnie ed i gruppi portuali
          entro  il  18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o piu'
          societa' di seguito indicate:
                a) in  una societa' secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, per l'esercizio
          in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
                b) in  una  societa' o una cooperativa secondo i tipi
          previsti  nel  libro  quinto,  titoli  V  e  VI, del codice
          civile,  per  la  fornitura  di  servizi,  nonche', fino al
          31 dicembre  1996,  mere  prestazioni  di  lavoro in deroga
          all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
                c) in  una societa' secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, avente lo scopo
          della  mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
          alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
              2.  Scaduto  il  termine di cui al comma 1 senza che le
          compagnie  ed  i  gruppi  portuali  abbiano provveduto agli
          adempimenti  di  cui  al  comma  6,  le autorizzazioni e le
          concessioni   ad   operare  in  ambito  portuale,  comunque
          rilasciate, decadono.
              3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno
          l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative
          costituite  su  iniziativa dei membri delle compagnie o dei
          gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nonche'  di  assumere  gli  addetti  alle
          compagnie  o  gruppi  alla  predetta  data.  Le  societa' o
          cooperative  di  cui  al comma 1, devono avere una distinta
          organizzazione operativa e separati organi sociali.
              4. Le societa' derivanti dalla trasformazione succedono
          alle  compagnie  ed  ai gruppi portuali in tutti i rapporti
          patrimoniali e finanziari.
              5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti
          addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
          che  non  siano  transitati  in  continuita' di rapporto di
          lavoro  nelle  nuove  societa'  di  cui al comma 1, e' data
          facolta'  di  costituirsi  in imprese ai sensi del presente
          articolo.  Alle  societa'  costituite da addetti si applica
          quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le  societa'
          costituite dai soci delle compagnie.
              6.  Entro  la data di cui al comma 1, le compagnie ed i
          gruppi  portuali  possono  procedere,  secondo la normativa
          vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
          porti  viciniori,  anche al fine di costituire nei porti di
          maggior  traffico  un  organismo  societario  in  grado  di
          svolgere attivita' di impresa.
              7.  Le  Autorita'  portuali nei porti gia' sedi di enti
          portuali   e   l'autorita'  marittima  nei  restanti  porti
          dispongono  la  messa  in  liquidazione  delle  compagnie e
          gruppi  portuali  che  entro  la data del 18 marzo 1995 non
          abbiano  adottato  la delibera di trasformazione secondo le
          modalita'  di  cui  al  comma  1  ed effettuato il deposito
          dell'atto  per  l'omologazione al competente tribunale. Nei
          confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli
          interventi  di  cui  all'art.  1,  comma 2, lettera c), del
          decreto-legge  13 luglio  1995,  n.  287,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
              8.   Continuano   ad  applicarsi,  sino  alla  data  di
          iscrizione  nel registro delle imprese, nei confronti delle
          compagnie  e  gruppi  portuali  che  abbiano  in  corso  le
          procedure  di  trasformazione  ai  sensi  del  comma  6, le
          disposizioni  di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il
          funzionamento   degli   stessi,   nonche'  le  disposizioni
          relative   alla   vigilanza   ed  al  controllo  attribuite
          all'Autorita'   portuale,  nei  porti  gia'  sedi  di  enti
          portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.».
              -  Si riproduce il testo vigente dell'art. 32 del regio
          decreto  20 settembre 1934, n. 2011, recante: «Approvazione
          del  testo  unico  delle  leggi  sui  Consigli  provinciali
          dell'economia   corporativa   e  sugli  Uffici  provinciali
          dell'economia corporativa»:
              «Art.  32  (art.  3,  numeri  5, 6, 7, 8 e 9, del regio
          decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo,
          n.  3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931,
          n.  875). - Oltre  ad  avere le attribuzioni indicate negli
          articoli precedenti, i Consigli:
                1°   adempiono  le  attribuzioni  gia'  demandate  ai
          comitati   forestali,   alle   commissioni  provinciali  di
          agricoltura,  alle  commissioni e ai comitati zootecnici ed
          alle  amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi
          5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;
                2°  approvano i piani di massima della destinazione e
          utilizzazione dei demani comunali e dei dominii collettivi,
          in  conformita'  delle  leggi  vigenti in materia, salvo il
          disposto  dell'art.  1°  della legge 16 marzo 1931, n. 377,
          contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi
          civici con quelle della bonifica integrale;
                3° compilano, in base a norme regolamentari approvate
          dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per
          la  grazia  e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori
          pubblici,  i  ruoli  in genere dei periti e degli esperti e
          formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori;
          tuttavia  in  nessun  caso i consigli possono formare ruoli
          per  attivita'  professionali  per le quali sussistano albi
          regolati da apposite disposizioni;
                4°  amministrano  le borse di commercio, percependone
          le   entrate  e  sostenendone  le  spese,  comprese  quelle
          inerenti  alla  vigilanza  governativa, e possono altresi',
          con  l'autorizzazione  del  Ministro  per  le corporazioni,
          sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende,
          gestioni      o     servizi     speciali     nell'interesse
          dell'agricoltura,   dell'industria   o   del  commercio,  o
          partecipare   ad   aziende,  gestioni  o  servizi  speciali
          fissando  in  quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i
          Consigli stessi si riservano;
                5°   esercitano   il   controllo   sugli   uffici  di
          collocamento  esistenti  nella  provincia,  provvedono alla
          loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate
          dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal
          regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n.
          3222,   ferme   restando   le   disposizioni  speciali  sul
          collocamento  della  gente  di  mare  e  dei lavoratori dei
          porti,  a  norma  dell'art.  1°,  ultimo comma del predetto
          regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;
                6°  provvedono  alle designazioni per la formazione e
          la   revisione   degli   albi  dei  cittadini  destinati  a
          funzionare  come consiglieri esperti della magistratura del
          lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle
          preture o dei tribunali, ai termini degli art. 61 del regio
          decreto  1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio
          decreto 21 maggio 1934, n. 1073.
              Ai  Consigli  stessi  spetta l'accertamento degli usi e
          delle  consuetudini commerciali ed agrari della provincia e
          dei  comuni,  le  cui  raccolte  sono  ad  essi compilate e
          rivedute   periodicamente   con   le   norme  di  cui  agli
          articoli 34 e seguenti.
              Ai  Consigli  sono  inoltre  demandate  le attribuzioni
          assegnate  da  leggi  e  regolamenti  speciali alle cessate
          Camere  di  commercio  e  industria  e  ai  consigli agrari
          provinciali.
              Ai  Consigli  sono  altresi'  deferite  le attribuzioni
          delle  amministrazioni  provinciali  e  dei tesorieri della
          provincia  nei  riguardi  dei  servizi di contabilita' e di
          cassa   dei   consorzi  di  rimboschimento,  con  le  norme
          stabilite  dal  regolamento  approvato  col  regio  decreto
          16 maggio  1926,  n.  1126,  nonche',  quelle  demandate ai
          prefetti  e  alle  tesorerie  delle province per i depositi
          riguardanti   le  opere  di  miglioramento  del  patrimonio
          rustico  dei  comuni  e di altri enti, ai termini dell'art.
          134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.».
              -  Il decreto del Ministro dell'industria, commercio ed
          artigianato  11 luglio  1983, reca: «Approvazione del nuovo
          regolamento-tipo  per  la  formazione  presso  le camere di
          commercio,  industria,  artigianato e agricoltura del ruolo
          degli stimatori e pesatori pubblici».