Art. 2. Campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attivita' di facchinaggio, previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivita' preliminari e complementari. 2. Il presente regolamento non si applica ai pesatori pubblici di cui all'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1983.
Note all'art. 2: - Si riproduce il testo vigente della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 dicembre 1999, recante: «Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonche' di inserimento nuove attivita' lavorative, per i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970»: «(Tabella delle attivita' lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.). 1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivita' preliminari e complementari. 2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari. Trasporto di persone: a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili. Trasporto di merci per conto terzi: a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili); b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili). 3) Attivita' accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 4) Attivita' varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attivita' complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.». - Si riproduce il testo vigente dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale»: «Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o piu' societa' di seguito indicate: a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono. 3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali. 4. Le societa' derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari. 5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1, e' data facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le societa' costituite dai soci delle compagnie. 6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attivita' di impresa. 7. Le Autorita' portuali nei porti gia' sedi di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonche' le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorita' portuale, nei porti gia' sedi di enti portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.». - Si riproduce il testo vigente dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa»: «Art. 32 (art. 3, numeri 5, 6, 7, 8 e 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875). - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli: 1° adempiono le attribuzioni gia' demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162; 2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei dominii collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1° della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale; 3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attivita' professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni; 4° amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi', con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano; 5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1°, ultimo comma del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003; 6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli art. 61 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073. Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti. Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali. Ai Consigli sono altresi' deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di contabilita' e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonche', quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.». - Il decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato 11 luglio 1983, reca: «Approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici».