Art. 3. Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane 1. I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o piu' imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. 2. Gli enti che esercitano una o piu' attivita', ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attivita' commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7. 3. I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attivita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese. 4. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unita' locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui all'articolo 2 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attivita', nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio nazionale.
Note all'art. 3: - L'art. 2612 del codice civile dispone: «Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese). - Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, reca: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio».