Art. 3.
             Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro
          delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane
  1.  I  consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini
dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  indicano  una o piu'
imprese  del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti
di cui agli articoli 5, 6 e 7.
  2.  Gli  enti  che  esercitano una o piu' attivita', ricomprese tra
quelle  di cui all'articolo 2 e non svolgono attivita' commerciale in
via  prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche
ed   amministrative   se  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 5, 6, e 7.
  3.  I  facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio
attivita'  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro
delle imprese.
  4. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che
intendono  aprire  sedi  o unita' locali sul territorio nazionale per
svolgere  una  delle  attivita'  di  cui  all'articolo 2 hanno titolo
all'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e nel repertorio delle
notizie   economiche  ed  amministrative  se  sono  in  possesso  dei
requisiti  prescritti  dalla normativa dello Stato di provenienza per
lo  svolgimento delle predette attivita', nel presupposto di un mutuo
riconoscimento  e  di  una  armonizzazione  tra  le norme nazionali e
quelle  dello  Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti
per l'inserimento nelle fasce di classificazione.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano alle
imprese  di  facchinaggio  stabilite  in uno Stato membro dell'Unione
europea  non  aventi  alcuna  sede  o  unita'  locale  sul territorio
nazionale.
 
          Note all'art. 3:
              - L'art. 2612 del codice civile dispone:
              «Art.    2612    (Iscrizione    nel    registro   delle
          imprese). - Se  il  contratto  prevede  l'istituzione di un
          ufficio  destinato  a svolgere un'attivita' con i terzi, un
          estratto  del  contratto deve, a cura degli amministratori,
          entro  trenta  giorni dalla stipulazione, essere depositato
          per   l'iscrizione  presso  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.
              L'estratto deve indicare:
                1)  la  denominazione  e l'oggetto del consorzio e la
          sede dell'ufficio;
                2) il cognome e il nome dei consorziati;
                3) la durata del consorzio;
                4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza,
          la  direzione  e  la  rappresentanza  del  consorzio  ed  i
          rispettivi poteri;
                5)  il  modo  di formazione del fondo consortile e le
          norme relative alla liquidazione.
              Del  pari  devono  essere  iscritte  nel registro delle
          imprese  le  modificazioni  del  contratto  concernenti gli
          elementi sopra indicati.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n.  342,  reca: «Regolamento recante semplificazione
          dei  procedimenti  amministrativi  in  materia di lavori di
          facchinaggio».