Art. 5. Requisiti di capacita' economico-finanziaria 1. Per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacita' economico-finanziaria: a) una comprovata affidabilita' attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attivita'; b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale piu' riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facolta' di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio; c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di persone, degli amministratori per le societa' di capitali e per le societa' cooperative; d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.
Nota all'art. 5: - La legge 15 novembre 1995, n. 480, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.».