Art. 6. Requisiti di capacita' tecnico-organizzativa 1. Per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio di cui all'articolo 2, i requisiti di capacita' tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno. 2. I requisiti tecnico-professionali sono: a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attivita' di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attivita' di altre imprese o enti; b) aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita', ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.