Art. 6.
            Requisiti di capacita' tecnico-organizzativa
  1.   Per   l'esercizio   dell'attivita'   di  facchinaggio  di  cui
all'articolo  2,  i requisiti di capacita' tecnica e organizzativa si
intendono  posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o
dal  socio  lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla
gestione     tecnica,    che    risulti    dotato    dei    requisiti
tecnico-professionali  di  cui  al comma 2. Il preposto alla gestione
tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno.
  2. I requisiti tecnico-professionali sono:
    a) aver  svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di
attivita' di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o
presso  uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attivita' di
altre imprese o enti;
    b) aver  conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico
attinente l'attivita', ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale.