Art. 7.
                      Requisiti di onorabilita'
  1. I requisiti di onorabilita' sono:
    a) assenza   di   pronuncia  di  sentenza  penale  definitiva  di
condanna,  o  mancata  pendenza  di procedimenti penali nei quali sia
gia'  stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a
pena  detentiva  superiore  a  tre  anni,  salvo  che sia intervenuta
riabilitazione;
    b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza
passata   in  giudicato  per  ricettazione,  riciclaggio,  insolvenza
fraudolenta,  bancarotta  fraudolenta,  usura, sequestro di persona a
scopo    di   estorsione,   rapina,   salvo   che   sia   intervenuta
riabilitazione;
    c) mancata  comminazione  di  pena  accessoria  dell'interdizione
dall'esercizio  di  una  professione o di un'arte o dell'interdizione
dagli uffici direttivi delle imprese;
    d)  mancata  applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
ai  sensi  delle  leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n.
575,  e  13 settembre  1982,  n.  646,  e successive modificazioni, o
assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
    e) assenza  di contravvenzioni per violazioni di norme in materia
di  lavoro,  di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in
via  amministrativa  e,  in  particolare per le societa' cooperative,
violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
    f) assenza  di  pronuncia di condanna penale per violazione della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
  2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilita' di cui al comma 1:
    a) il  titolare  dell'impresa  individuale  e  l'institore  o  il
direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un
ramo di essa o di una sua sede;
    b) tutti  i  soci  per  le  societa'  in  nome collettivo, i soci
accomandatari  per  le societa' in accomandita semplice o per azioni,
gli  amministratori  per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le
cooperative.
  3.   Alle   imprese   di   facchinaggio  e'  consentito  richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle
imprese  artigiane  solo  se  i soggetti di cui al comma 2 godono dei
requisiti suddetti.
 
          Note all'art. 7:
              -  La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di
          prevenzione  nei  confronti delle persone pericolose per la
          sicurezza e per la pubblica moralita».
              -  La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni
          contro la mafia».
              -   La   legge   13 settembre   1982,   n.  646,  reca:
          «Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere   patrimoniale   ed   integrazione   alle   leggi
          27 dicembre  1956,  n.  1423,  10 febbraio  1962,  n.  57 e
          31 maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di una commissione
          parlamentare sul fenomeno della mafia».
              -  La  legge  3 aprile  2001,  n. 142, reca: «Revisione
          della   legislazione   in   materia  cooperativistica,  con
          particolare    riferimento   alla   posizione   del   socio
          lavoratore».
              -  La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, reca: «Divieto di
          intermediazione  ed  interposizione  nelle  prestazioni  di
          lavoro  e  nuova  disciplina  dell'impiego  di mano d'opera
          negli appalti di opere e di servizi».