Art. 7. Requisiti di onorabilita' 1. I requisiti di onorabilita' sono: a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le societa' cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142; f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilita' di cui al comma 1: a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede; b) tutti i soci per le societa' in nome collettivo, i soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative. 3. Alle imprese di facchinaggio e' consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.
Note all'art. 7: - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita». - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia». - La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia». - La legge 3 aprile 2001, n. 142, reca: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore». - La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, reca: «Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi».