Art. 8. Fasce di classificazione 1. Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attivita'. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attivita'. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attivita' inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale. 2. Le imprese di facchinaggio, ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attivita' previste dal presente decreto, sono iscritte, presentando il modello riportato nell'allegato B, nelle seguenti fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'IVA: a) inferiore a 2,5 milioni di euro; b) da 2,5 a 10 milioni di euro; c) superiore a 10 milioni di euro. 3. All'impresa non e' consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui e' inserita. 4. L'impresa, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 2, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti. 5. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, e' comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati e le notizie di cui al modello riportato nell'allegato B e sono accompagnate dalla relativa documentazione. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 4. Per le imprese dei Paesi dell'Unione europea non aderenti all'euro, il requisito di cui al comma 2 si intende espresso nella moneta nazionale.