Art. 8.
                      Fasce di classificazione
  1.  Le  imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume
di  affari,  al  netto  dell'IVA,  realizzato  in  media  nell'ultimo
triennio,  nello specifico settore di attivita'. Le imprese attive da
meno  di  tre  anni,  ma non meno di due anni, accedono alle fasce di
classificazione  sulla  base  della  media  del  volume di affari del
periodo di detta attivita'. Le imprese di nuova costituzione o con un
periodo  di attivita' inferiore al biennio sono inserite nella fascia
iniziale.
  2.  Le  imprese  di  facchinaggio,  ai  fini della stipulazione dei
contratti relativi alle attivita' previste dal presente decreto, sono
iscritte,  presentando  il  modello  riportato nell'allegato B, nelle
seguenti  fasce  di  classificazione  per  volume  di affari al netto
dell'IVA:
    a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
    b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
    c) superiore a 10 milioni di euro.
  3.  All'impresa non e' consentito stipulare un contratto di importo
annuale  superiore  a  quello  corrispondente  alla  fascia in cui e'
inserita.
  4.  L'impresa,  limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle
previste  dall'articolo 2, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel
periodo  di  riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per
gli stessi ricevuti.
  5.  La  variazione  negativa  della  fascia  di  classificazione di
appartenenza,  e'  comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in
ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni
previste  dal presente comma contengono i dati e le notizie di cui al
modello  riportato nell'allegato B e sono accompagnate dalla relativa
documentazione.
  6.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
imprese  di  cui  all'articolo  3,  comma 4. Per le imprese dei Paesi
dell'Unione  europea  non  aderenti  all'euro, il requisito di cui al
comma 2 si intende espresso nella moneta nazionale.