Art. 9.
             Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione
  1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese  artigiane  sono  sospese,  limitatamente all'esercizio delle
attivita'  di  cui  all'articolo  2,  con  motivato provvedimento del
responsabile  del  procedimento  o  della commissione provinciale per
l'artigianato, se si accerta:
    a) una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di
salute  dei  lavoratori  di  cui  al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni;
    b) una    violazione    del   divieto   di   intermediazione   ed
interposizione   nelle  prestazioni  di  lavoro  di  cui  alla  legge
23 ottobre 1960, n. 1369;
    c) ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia
previdenziale  e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di
lavoro,  derivante  da  norme di legge o regolamenti, o dai contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  riferibili al settore, comprensivi
degli eventuali contratti integrativi territoriali;
    d) il  mancato  adempimento  degli obblighi relativi ai contratti
previsti dall'articolo 11.
  2.  Il  provvedimento  motivato  di  sospensione e' adottato previa
comunicazione  all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore
a  trenta  giorni  per la presentazione delle memorie o, su richiesta
dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
  3.   La   sospensione   puo'  essere  accordata  anche  su  istanza
dell'impresa  se  sia stata avviata la procedura di cancellazione per
la  perdita  di  uno  dei  requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A
questo   fine   l'impresa   presenta,   entro   dieci   giorni  dalla
comunicazione  dell'avvio  delle procedure di cancellazione, apposita
istanza,  impegnandosi,  entro  il  periodo  di  sospensione, a porre
rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.
  4.  Avverso  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1,  e' facolta'
dell'impresa  esperire ricorso alla giunta della camera di commercio,
ovvero  alla  commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta
giorni dalla data della notifica.
  5.  Alle  imprese  cui  e'  stata  sospesa l'iscrizione non e' dato
stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione.
  6. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale
per  l'artigianato  nei  casi  di  cui al comma 1, lettere a) e b) ha
facolta'  di  autorizzare,  nei  confronti  delle imprese sospese, la
prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla
data  di  adozione del provvedimento di sospensione, non direttamente
interessati  dal comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui
al  comma  1,  lettera  c) la predetta autorizzazione e' data anche a
tutela  degli  interessi  dei  lavoratori  e delle controparti, se il
comportamento  dell'impresa  non  risulta determinato da dolo o colpa
grave.
  7.  La  sospensione  ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su
istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          reca:  «Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e 99/38,
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori durante il lavoro».
              -  La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, reca: «Divieto di
          intermediazione  ed  interposizione  nelle  prestazioni  di
          lavoro  e  nuova  disciplina  dell'impiego  di mano d'opera
          negli appalti di opere e di servizi».