Art. 9. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione 1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese, limitatamente all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, con motivato provvedimento del responsabile del procedimento o della commissione provinciale per l'artigianato, se si accerta: a) una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni; b) una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369; c) ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali; d) il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'articolo 11. 2. Il provvedimento motivato di sospensione e' adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio. 3. La sospensione puo' essere accordata anche su istanza dell'impresa se sia stata avviata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A questo fine l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito. 4. Avverso il provvedimento di cui al comma 1, e' facolta' dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica. 5. Alle imprese cui e' stata sospesa l'iscrizione non e' dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione. 6. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) ha facolta' di autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui al comma 1, lettera c) la predetta autorizzazione e' data anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell'impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave. 7. La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro». - La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, reca: «Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi».