Art. 4.

  1.  All'articolo  34,  comma  1,  del  decreto legislativo, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente:
    «c-bis)  lavoro  in  quota:  attivita'  lavorativa  che espone il
lavoratore  al  rischio  di  caduta  da  una  quota  posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art.  34, comma 1, del citato decreto
          legislativo  n.  626 del 1994, come modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
              «Art.   34  (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
                a) attrezzatura   di   lavoro:   qualsiasi  macchina,
          apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato
          durante il lavoro;
                b) uso  di  una  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi
          operazione  lavorativa  connessa  ad  una  attrezzatura  di
          lavoro,  quale  la  messa  in  servizio  o  fuori servizio,
          l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
          la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
                c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
          in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la
          presenza  di  un  lavoratore  costituisce un rischio per la
          salute o la sicurezza dello stesso;
                c-bis)  lavoro  in  quota:  attivita'  lavorativa che
          espone  il  lavoratore  al  rischio  di caduta da una quota
          posta  ad  altezza  superiore  a  2  m rispetto ad un piano
          stabile.».