Art. 5.

  1.  Dopo  l'articolo  36  del  decreto legislativo, sono aggiunti i
seguenti:
  «Art.   36-bis   (Obblighi   del   datore  di  lavoro  nell'uso  di
attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi
in  cui  i  lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni  di  sicurezza  e  in  condizioni  ergonomiche  adeguate a
partire  da  un  luogo  adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di
lavoro  piu'  idonee  a  garantire  e  mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
    a)  priorita'  alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
    b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei  lavori  da  eseguire,  alle  sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
  2.  Il  datore  di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di
accesso  ai  posti  di  lavoro  temporanei  in quota in rapporto alla
frequenza  di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il  sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di  pericolo  imminente.  Il  passaggio  da  un  sistema di accesso a
piattaforme,  impalcati,  passerelle  e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
  3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a
pioli  quale  posto  di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre   attrezzature   di  lavoro  considerate  piu'  sicure  non  e'
giustificato  a  causa  del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non puo' modificare.
  4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e'
direttamente  sostenuto,  soltanto  in  circostanze in cui, a seguito
della  valutazione  dei  rischi,  risulta  che  il lavoro puo' essere
effettuato  in  condizioni  di  sicurezza  e  l'impiego  di  un'altra
attrezzatura  di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei  siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l'impiego  di  un  sedile  munito  di  appositi accessori in funzione
dell'esito  della  valutazione  dei  rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
  5.  Il  datore  di  lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte
a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di  protezione  contro  le  cadute.  I  predetti  dispositivi  devono
presentare  una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da
arrestare  le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto  possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione   collettiva   contro   le   cadute   possono   presentare
interruzioni  soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o
a gradini.
  6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura   particolare   richiede   l'eliminazione   temporanea  di  un
dispositivo  di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di  sicurezza  equivalenti  ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa
adozione  di  tali  misure.  Una  volta  terminato  definitivamente o
temporaneamente  detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
  7.  Il  datore  di  lavoro  effettua  i  lavori temporanei in quota
soltanto  se  le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
  Art.  36-ter  (Obblighi  del  datore di lavoro relativi all'impiego
delle  scale a pioli). - 1. Il datore di lavoro assicura che le scale
a  pioli  siano  sistemate  in  modo  da garantire la loro stabilita'
durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
    a)  le  scale  a  pioli  portatili devono poggiare su un supporto
stabile,  resistente,  di  dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
    b) le  scale  a  pioli  sospese  devono essere agganciate in modo
sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
    c) lo  scivolamento  del  piede  delle  scale  a pioli portatili,
durante  il  loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore  o  inferiore  dei  montanti,  o  con qualsiasi dispositivo
antiscivolo,  o  ricorrendo  a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
    d) le  scale  a  pioli  usate per l'accesso devono essere tali da
sporgere  a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
    e) le  scale  a  pioli  composte da piu' elementi innestabili o a
sfilo  devono  essere  utilizzate  in  modo  da  assicurare  il fermo
reciproco dei vari elementi;
    f) le  scale  a  pioli  mobili  devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
  2.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a pioli siano
utilizzate  in  modo  da  consentire  ai  lavoratori  di  disporre in
qualsiasi   momento  di  un  appoggio  e  di  una  presa  sicuri.  In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura.
  Art.  36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
dei  ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un
calcolo   di  resistenza  e  di  stabilita'  e  delle  corrispondenti
configurazioni   di  impiego,  se  nella  relazione  di  calcolo  del
ponteggio  scelto  non  sono  disponibili  specifiche  configurazioni
strutturali con i relativi schemi di impiego.
  2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1,
se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV,
V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164.
  3.  Il  datore  di  lavoro  provvede  a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della
complessita'  del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma
di  un  piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti  particolareggiati  per  gli  schemi speciali costituenti il
ponteggio,  ed  e'  messo  a  disposizione  del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori interessati.
  4. Il datore di lavoro assicura che:
    a)  lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e'
impedito  tramite  fissaggio  su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo  antiscivolo,  oppure  con  qualsiasi  altra soluzione di
efficacia equivalente;
    b) i  piani  di  posa dei predetti elementi di appoggio hanno una
capacita' portante sufficiente;
    c) il ponteggio e' stabile;
    d) dispositivi    appropriati    impediscono    lo    spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in
quota;
    e) le  dimensioni,  la forma e la disposizione degli impalcati di
un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate
ai  carichi  da  sopportare  e  tali  da consentire un'esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure;
    f) il  montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire
lo  spostamento  degli  elementi componenti durante l'uso, nonche' la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono
gli  impalcati  e  i  dispositivi  verticali di protezione collettiva
contro le cadute.
  5.  Il  datore  di  lavoro  provvede  ad  evidenziare  le  parti di
ponteggio  non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni
di  montaggio,  smontaggio  o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento  di  pericolo  generico ai sensi del decreto legislativo
14 agosto  1996,  n.  493, e delimitandole con elementi materiali che
impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
  6.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che i ponteggi siano montati,
smontati  o  trasformati  sotto  la  sorveglianza di un preposto e ad
opera  di  lavoratori  che  hanno  ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste.
  7.  La  formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
    a)   la   comprensione  del  piano  di  montaggio,  smontaggio  o
trasformazione del ponteggio;
    b) la  sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione   del  ponteggio  con  riferimento  alla  legislazione
vigente;
    c) le  misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di
oggetti;
    d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
    e) le condizioni di carico ammissibile;
    f) qualsiasi   altro   rischio  che  le  suddette  operazioni  di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
  8.  In  sede  di  Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono
individuati  i  soggetti  formatori,  la  durata,  gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validita' dei corsi.
  9.  I  lavoratori  che  alla data di entrata in vigore del presente
decreto  hanno  svolto  per  almeno  due  anni attivita' di montaggio
smontaggio  o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi  di  formazione  di  cui al comma 8 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10.  I  preposti  che  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto  hanno  svolto  per  almeno tre anni operazioni di montaggio,
smontaggio  o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi  di  formazione  di  cui al comma 8 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Art.  36-quinquies  (Obblighi  dei  datori  di  lavoro  concernenti
l'impiego   di  sistemi  di  accesso  e  di  posizionamento  mediante
funi). - 1.  Il  datore  di  lavoro  impiega  sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:
    a)  sistema  comprendente almeno due funi ancorate separatamente,
una  per  l'accesso,  la  discesa  e  il  sostegno (fune di lavoro) e
l'altra  con  funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).
E'  ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso
di  una  seconda  fune  rende  il  lavoro  piu'  pericoloso e se sono
adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
    b) lavoratori  dotati  di  un'adeguata  imbracatura  di  sostegno
collegata alla fune di sicurezza;
    c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa
e  dotata  di  un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel
caso  in  cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La  fune  di  sicurezza  deve  essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
    d) attrezzi   ed   altri  accessori  utilizzati  dai  lavoratori,
agganciati  alla  loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro
strumento idoneo;
    e) lavori  programmati  e  sorvegliati in modo adeguato, anche al
fine  di  poter  immediatamente  soccorrere  il lavoratore in caso di
necessita'.  Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza,
le  tipologie  operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche  e  le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli  operatori,  i  metodi  di  accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;
    f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi
di  lavoro  ai  fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente  per  territorio  di  compatibilita'  ai  criteri  di  cui
all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare
in materia di procedure di salvataggio.
  3.  La  formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
    a) l'apprendimento   delle  tecniche  operative  e  dell'uso  dei
dispositivi necessari;
    b) l'addestramento  specifico  sia  su strutture naturali, sia su
manufatti;
    c) l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
    d) gli elementi di primo soccorso;
    e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
    f) le procedure di salvataggio.
  4.  In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno
individuati  i  soggetti  formatori,  la  durata,  gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validita' dei corsi.
  5. I  lavoratori  che  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto  hanno  svolto  per  almeno  2  anni attivita' con impiego di
sistemi  di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare
ai  corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.».