Art. 6.

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  Bolzano,  che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della  direttiva  2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno  2001,  si  applicano  sino  alla data di entrata in vigore
della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente
decreto.
 
          Note all'art. 6:
              - Il   testo   dell'art.   117,   quinto   comma  della
          Costituzione, e' il seguente:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              - Per  i  riferimenti della citata direttiva 2001/45 si
          veda la nota al titolo.