IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni;
  Visto, in particolare, l'articolo 55 del decreto legislativo n. 285
del 1992 che reca la definizione di filoveicolo;
  Visto  inoltre  l'articolo  75, comma 3, del decreto legislativo n.
285  del  1992,  a  termini  del  quale,  fra  gli  altri  veicoli, i
filoveicoli  sono soggetti all'omologazione del tipo effettuata su un
prototipo,  a  seguito dell'accertamento previsto dai commi 1 e 2 del
medesimo  articolo,  secondo  le  modalita' stabilite con decreto del
Ministro  dei  trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio  2001,  n.  277,  con  cui  e' stato adottato il regolamento
recante  «Disposizioni  concernenti  le procedure di omologazione dei
veicoli  a  motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole, delle
macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche»;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
4 agosto  1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al
progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  di  recepimento  della  direttiva 2001/116/CE della
Commissione  del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la
direttiva   70/156/CE,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
  Vista  la  legge  28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione
dell'accordo  sullo  Spazio  economico europeo stipulato ad Oporto il
2 maggio  1992,  e  del  protocollo  di  adattamento di detto accordo
firmato  a  Bruxelles  il  17 marzo  1993, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993;
  Considerata  la  necessita'  di armonizzare le vigenti procedure di
omologazione con il quadro normativo comunitario;
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni  tecniche  prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n.
317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n.
400;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento disciplina, in armonia con il decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277,
le  procedure  di  omologazione  dei  filoveicoli  per  trasporto  di
persone,  di  cui  all'articolo  55 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  si  applica  anche  ai veicoli a motore elettrico
assimilabili  ai  filoveicoli,  aventi un sistema di captazione della
corrente diverso da quello della linea aerea.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazoni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          ivariati  il valore e l'efficacia degi atti legislativi qui
          trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285   (Nuovo   codice  della  strada),  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del
          18 maggio 1992.
              - Si riporta il testo degli articoli 55, 75, commi 1, 2
          e 3 del codice della strada:
              «Art. 55 (Filoveicoli). - 1. I filoveicoli sono veicoli
          a  motore  elettrico  non vincolati da rotaie e collegati a
          una  linea  aerea  di  contatto  per  l'alimentazione; sono
          consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario
          di    trazione,    non    necessariamente    elettrico,   e
          l'alimentazione  dei  motori  da una sorgente ausiliaria di
          energia elettrica.
              2.    I    filoveicoli    possono    essere   distinti,
          compatibilmente   con   le   loro   caratteristiche,  nelle
          categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.».
              «Art.  75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
          circolazione   e  omologazione).  -  1.  I  ciclomotori,  i
          motoveicoli,  gli  autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
          per   essere   ammessi  alla  circolazione,  sono  soggetti
          all'accertamento  dei  dati di identificazione e della loro
          corrispondenza   alle   prescrizioni   tecniche   ed   alle
          caratteristiche  costruttive  e  funzionali  previste dalle
          norme  del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
          un   normale  velocipede  e  da  un  motore  ausiliario  di
          cilindrata  fino  a 50 cc, tale accertamento e' limitato al
          solo motore.
              2.  L'accertamento  di cui al comma l ha luogo mediante
          visita   e   prova  da  parte  dei  competenti  uffici  del
          Dipartimento   per  i  trasporti  terrestri  con  modalita'
          stabilite  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti.  Con  lo  stesso  decreto  e'  indicata  la
          documentazione  che  l'interessato  deve  esibire a corredo
          della domanda di accertamento.
              3.  I veicoli indicati nel comma l, i loro componenti o
          entita'   tecniche,   prodotti   in  serie,  sono  soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento  di  cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
          prototipo,  secondo  le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con lo
          stesso   decreto   e'   indicata   la   documentazione  che
          l'interessato  deve  esibire  a  corredo  della  domanda di
          omologazione.
              4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
          noleggio  con  conducente  per  trasporto di persone di cui
          all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
          servizio  di linea per trasporto di persone di cui all'art.
          87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
              5.    Fatti    salvi    gli   accordi   internazionali,
          l'omologazione,  totale o parziale, rilasciata da uno Stato
          estero,  puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
          reciprocita'.
              6.   L'omologazione  puo'  essere  rilasciata  anche  a
          veicoli  privi  di  carrozzeria. Il successivo accertamento
          sul  veicolo  carrozzato ha luogo con le modalita' previste
          nel comma 2.
              7.   Sono  fatte  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio.».
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          16 dicembre  1992,  n.  495,  e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
          1992.
              -  Il  testo  del  decreto del Ministro dei trasporti e
          della  navigazione  2 maggio  2001,  n.  277, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 e di regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale».
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  55  del codice della strada e'
          riportato nelle note alle premesse.