Art. 2. Disposizioni particolari in materia di omologazione 1. Ai filoveicoli per trasporto di persone, prodotti in serie, si applica l'omologazione prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001. 2. All'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici» sono aggiunte le parole «e filoveicoli». 3. Dopo l'allegato «I/b» del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001 e' inserito l'allegato «I/c», conformemente all'allegato A al presente regolamento.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dall'art. 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001: «2. Si definisce, "Omologazione" l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entita' tecnica e' conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in: a) nazionali; b) (omissis); c) temporanee.». - Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, come modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 9 (Deroghe e procedure alternative). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o piu' prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per l'omologazione nei seguenti casi: a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove; b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali; c) macchine agricole, operatrici e filoveicoli che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o piu' requisiti stabiliti dalla normativa vigente.».