Art. 2.
         Disposizioni particolari in materia di omologazione

  1.  Ai  filoveicoli per trasporto di persone, prodotti in serie, si
applica  l'omologazione prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a)
e  c)  del  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n.
277 del 2001.
  2.  All'articolo  9,  comma 1, lettera c), del decreto del Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione n. 277 del 2001, dopo le parole
«macchine   agricole  ed  operatrici»  sono  aggiunte  le  parole  «e
filoveicoli».
  3.  Dopo  l'allegato «I/b» del decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  n.  277  del  2001  e' inserito l'allegato «I/c»,
conformemente all'allegato A al presente regolamento.
 
          Note all'art. 2:
              -  Si riporta il testo dall'art. 2, comma 2, lettere a)
          e  c)  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della
          navigazione n. 277 del 2001:
              «2.  Si definisce, "Omologazione" l'atto previsto dagli
          articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice
          della  strada, in base ai quali si certifica che un tipo di
          veicolo,  componente  ed  entita'  tecnica e' conforme alle
          prescrizioni  tecniche  emanate con il sopracitato codice o
          in  attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono
          in:
                a) nazionali;
                b) (omissis);
                c) temporanee.».
              -  Il  testo  dell'art.  9 del decreto del Ministro dei
          trasporti  e  della  navigazione  n.  277  del  2001,  come
          modificato  dal  decreto ministeriale qui pubblicato, e' il
          seguente:
              «Art.  9  (Deroghe  e  procedure  alternative). - 1. Il
          Ministero   dei  trasporti  e  della  navigazione  puo',  a
          richiesta  del  costruttore,  esentare dall'applicazione di
          una  o  piu'  prescrizioni  tecniche previste dalla vigente
          normativa per l'omologazione nei seguenti casi:
                a) veicoli  prodotti  in  piccole  serie,  laddove il
          limitato  numero  di  esemplari giustifichi tecnicamente ed
          economicamente l'omissione di talune prove;
                b) quando  la  deroga richiesta, relativa ai veicoli,
          sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;
                c)  macchine  agricole, operatrici e filoveicoli che,
          indipendentemente   dal   numero   di  esemplari  prodotti,
          presentano  soluzioni  costruttive  incompatibili con uno o
          piu' requisiti stabiliti dalla normativa vigente.».