Art. 3. Disposizioni particolari in materia di documentazione 1. La richiesta di omologazione e' accompagnata, oltre che dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dalla documentazione di cui all'allegato B al presente regolamento.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dall'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001: «Art. 4 (Domanda e documentazione). - 1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente ed entita' tecnica possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi centro. 2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entita' tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilita' che la definizione di "costruttore" implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, e' sufficiente fare riferimento a quest'ultima. 3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verra' successivamente trasmessa all'ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata. 4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui: a) all'art. 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O; b) all'art. 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della categoria L; c) all'art. 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricole ed operatrici; d) alla scheda informativa relativa a ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche. 5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica da concordare con i competenti uffici del Ministero. 6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli, e' facolta' del Centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate strutture. 7. In deroga al precedente comma 4, se una o piu' schede di omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di altra autorita' che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate successivamente al centro, ma comunque, nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente ufficio del Ministero. Laddove l'indisponibilita' di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda deve essere allegata una documentazione contenente le notizie delle schede informative allegate ai decreti di recepimento delle direttive particolari. 8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche le omologazioni particolari di sistemi, componenti od entita' tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda.».