Art. 3.
        Disposizioni particolari in materia di documentazione

  1.  La  richiesta  di omologazione e' accompagnata, oltre che dalla
documentazione  prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro dei
trasporti  e  della navigazione n. 277 del 2001, dalla documentazione
di cui all'allegato B al presente regolamento.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dall'art.  4 del decreto del
          Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001:
              «Art.  4  (Domanda e documentazione). - 1. Le richieste
          di  omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente
          ed   entita'   tecnica   possono   essere   presentate  dal
          costruttore  o  da un suo rappresentante accreditato presso
          il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione presso un
          qualsiasi centro.
              2.  Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entita'
          tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel
          territorio  comunitario  o negli Stati aderenti all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  stipulato  ad  Oporto il
          2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che
          attribuisca  a persona, residente in uno Stato membro della
          Unione  europea,  o  in  uno  Stato  aderente  al  suddetto
          accordo,  i  poteri  a  gestire  l'omologazione nell'ambito
          delle  responsabilita'  che la definizione di "costruttore"
          implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle
          norme   vigenti   sulla   documentazione  amministrativa  e
          sull'autenticazione  delle  firme.  Qualora gli atti di cui
          trattasi   siano  stati  presentati  in  occasione  di  una
          precedente  omologazione, e' sufficiente fare riferimento a
          quest'ultima.
              3.  Alla  domanda, redatta in triplice copia di cui una
          in  bollo,  devono  essere  allegate  le  attestazioni  dei
          versamenti  effettuati  in base alle tariffe indicate nelle
          tabelle  allegate  alla  legge  1° dicembre 1986, n. 870, e
          successive   modificazioni.   Nel   caso   di  omologazione
          nazionale  o  temporanea  di  veicoli, e di omologazione di
          sistemi,  sulla  copia che verra' successivamente trasmessa
          all'ufficio  del  Ministero deve essere apposto, a cura del
          centro,   il   timbro  relativo  all'avvenuto  assolvimento
          virtuale  dell'imposta  di  bollo,  il  numero  della marca
          operativa e il codice della tariffa applicata.
              4.  Alla  domanda, redatta secondo lo schema indicativo
          riportato  nell'allegato  II  va allegata la documentazione
          informativa di cui:
                a)  all'art.  3  del predetto decreto 8 maggio 1995 e
          successive   modifiche  per  i  veicoli  appartenenti  alle
          categorie M, N ed O;
                b)  all'art.  3  del  predetto  decreto  ministeriale
          5 aprile  1994  e successive modifiche, per i veicoli della
          categoria L;
                c) all'art.  1  del  predetto  decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 gennaio  1980,  n.  76,  e successive
          modifiche per le macchine agricole ed operatrici;
                d) alla  scheda informativa relativa a ciascuna delle
          direttive  particolari  CE,  ovvero  ai regolamenti ECE-ONU
          applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi,
          componenti ed entita' tecniche.
              5.  La  documentazione informativa di cui al precedente
          comma  4  deve essere presentata in triplice copia in carta
          semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed
          includere  un  indice  del  contenuto.  In  alternativa, la
          scheda  informativa  e le schede di omologazione relative a
          ciascuna  delle  direttive  particolari  CE  o  regolamenti
          ECE-ONU,  previste  al  successivo  comma 6, possono essere
          fornite   su  supporto  magnetico,  secondo  una  procedura
          informatica  da  concordare  con  i  competenti  uffici del
          Ministero.
              6.  In caso di richiesta di omologazione di veicoli, e'
          facolta'  del  Centro  richiedere,  ad  integrazione  della
          documentazione,     la    specificazione    di    ulteriori
          caratteristiche  tecniche  illustrative, o la presentazione
          di calcoli di verifica di determinate strutture.
              7.  In  deroga  al  precedente  comma  4, se una o piu'
          schede   di   omologazione   relative   a  direttive  CE  o
          regolamenti  ECE/ONU  non sono disponibili al momento della
          richiesta,  in  quanto  in  corso di emanazione da parte di
          altra  autorita' che rilascia l'omologazione, esse potranno
          essere  presentate  successivamente al centro, ma comunque,
          nel  caso  di  omologazione  nazionale  e temporanea, prima
          della   trasmissione   del  fascicolo  di  omologazione  al
          competente      ufficio      del     Ministero.     Laddove
          l'indisponibilita'   di   tali   documenti   derivi   dalla
          circostanza  che il costruttore intende effettuare tutte le
          verifiche  di omologazione in unica soluzione, alla domanda
          deve  essere  allegata  una  documentazione  contenente  le
          notizie  delle  schede  informative  allegate ai decreti di
          recepimento delle direttive particolari.
              8.  Nel  caso  in cui il costruttore intenda richiedere
          contestualmente  all'omologazione del tipo di veicolo anche
          le  omologazioni  particolari  di  sistemi,  componenti  od
          entita' tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata
          apposita domanda.».