Art. 4.
              Prescrizioni tecniche per l'omologazione

  1.  Le  prescrizioni tecniche per l'omologazione dei filoveicoli di
cui all'articolo 1 sono:
    a) quelle   previste  dalle  direttive  comunitarie  inerenti  ai
veicoli  a  motore  delle  categorie  M2 ed M3 di cui all'allegato C,
parte  I,  e  dalle  loro  successive  modificazioni ed integrazioni,
ovvero  dai  regolamenti  internazionali  adottati in sede ECE-ONU ad
esse equivalenti;
    b) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere b) e l) del decreto legislativo n. 285 del 1992;
    c) quelle previste dai decreti di cui all'allegato C, parte II;
    d) quelle di cui all'allegato C, parte III, dirette alla verifica
della sicurezza degli impianti elettrici di trazione.
  2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in
sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei
filoveicoli per trasporto di persone, non costruiti in serie.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 54 del codice della
          strada:
              «Art.  54  (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli sono
          veicoli  a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi i
          motoveicoli, e si distinguono in:
                a) autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
                b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
          conducente;
                c) autoveicoli   per   trasporto  promiscuo:  veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5  t  o  4,5  t  se  a  trazione  elettrica o a batteria,
          destinati  al  trasporto  di  persone e di cose e capaci di
          contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
          conducente;
                d) autocarri:  veicoli destinati al trasporto di cose
          e  delle  persone addette all'uso o al trasporto delle cose
          stesse;
                e)     trattori     stradali:    veicoli    destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
                f) autoveicoli   per   trasporti  specifici:  veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati dall'essere muniti
          permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale
          scopo;
                g) autoveicoli     per    uso    speciale:    veicoli
          caratterizzati   dall'essere   muniti   permanentemente  di
          speciali   attrezzature   e  destinati  prevalentemente  al
          trasporto   proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito  il
          trasporto  del personale e dei materiali connessi col ciclo
          operativo  delle  attrezzature e di persone e cose connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
                h) autotreni:  complessi di veicoli costituiti da due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli  fini  della  applicazione  dell'art. 61, commi 1 e 2,
          costituiscono  un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
          in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se  vengono  superate le dimensioni massime di cui all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
                i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
                l) autosnodati:  autobus  composti  da  due  tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi  di  veicoli  i  compartimenti  viaggiatori situati in
          ciascuno  dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti. La
          sezione   snodata   permette  la  libera  circolazione  dei
          viaggiatori  tra  i  tronconi  rigidi.  La connessione e la
          disgiunzione  delle  due  parti  possono  essere effettuate
          soltanto in officina;
                m) autocaravan:    veicoli    aventi   una   speciale
          carrozzeria   ed   attrezzati  permanentemente  per  essere
          adibiti  al  trasporto  e  all'alloggio di sette persone al
          massimo, compreso il conducente;
                n) mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di veicoli
          dotati  di  particolare  attrezzatura  per  il  carico e il
          trasporto   di   materiali   di   impiego   o   di  risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e  materiali  assimilati  ovvero che completano, durante la
          marcia,  il  ciclo produttivo di specifici materiali per la
          costruzione  edilizia;  tali veicoli o complessi di veicoli
          possono  essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui  all'art.  10,  comma  8,  e  comunque nel rispetto dei
          limiti  dimensionali  fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
          devono  essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
          cantieri  o  utilizzabili  a  uso  misto  su strada e fuori
          strada.
              2.  Nel  regolamento  sono  elencati, in relazione alle
          speciali  attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi  di
          autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli per usi speciali».