Art. 6.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Restano  salve le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in
vigore  del  presente  regolamento  ed  e' consentita, nei limiti del
disposto  del  comma  3,  l'estensione delle medesime omologazioni in
conformita' alle norme in base alle quali sono state rilasciate.
  2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  e'  vietato  rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di
veicoli   se  non  sono  rispettate  le  prescrizioni  stabilite  dal
regolamento medesimo.
  3.  Decorsi  trentasei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente regolamento, la validita' delle omologazioni, rilasciate non
in  conformita'  con le prescrizioni, del regolamento medesimo, cessa
ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.