Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Restano salve le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed e' consentita, nei limiti del disposto del comma 3, l'estensione delle medesime omologazioni in conformita' alle norme in base alle quali sono state rilasciate. 2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' vietato rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di veicoli se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal regolamento medesimo. 3. Decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la validita' delle omologazioni, rilasciate non in conformita' con le prescrizioni, del regolamento medesimo, cessa ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.