Art. 3. Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono inseriti i seguenti: "Art. 11-bis (Sospensione delle attivita' dei consigli di leva) - 1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attivita' dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. 2. Le modalita' di attuazione della sospensione delle attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari. Art. 11-ter (Formazione delle liste di leva) - 1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331: «Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da: a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata; d) personale dell'Arma dei carabinieri; e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189; f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: 1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.».