IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visti  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,
n. 430;
  Visto l'articolo 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con   il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Revisione delle dotazioni organiche

  1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di concorsi
e  operazioni a premio e manifestazioni di sorte locali, le dotazioni
organiche  del Ministero delle attivita' produttive sono integrate di
40  unita',  secondo  l'articolazione  di  cui  all'allegato  1,  con
corrispondente  riduzione,  ai  sensi  dell'articolo 15, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 2001, n. 430,
delle  dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate e della sezione
1/C dell'elenco del personale inserito nel ruolo speciale provvisorio
previsto dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro
delle  finanze  in  data  28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, cosi' come modificato dal decreto
del  Ministro  delle  finanze in data 20 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
  2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, e' sostituita dall'allegato 2.
 
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dell'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante:
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta del Ministero competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  La  legge  15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa»,
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
          63, (supplemento ordinario).
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          recante:  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze  della  amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento
          ordinario).
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11   delle  legge  15 marzo  1997,  n.  59»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          (supplemento ordinario).
              -  Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
              «Art. 27. (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo Stato in materia di industria, artigianato,
          energia,    commercio,    fiere    e    mercati,   prodotti
          agroindustriali,   salvo  quanto  stabilito  dall'art.  33,
          comma 3,  lettera  b),  turismo  e  industria  alberghiera,
          miniere,  cave e torbiere, politiche per i consumatori, con
          eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio
          con   l'estero   e   internazionalizzazione   del   sistema
          produttivo.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
          la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, fatte salve le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto   legislativo   ad   altri   Ministeri,  agenzie  o
          autorita',   perche'  concernenti  funzioni  specificamente
          assegnate  ad  essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
          per  gli  effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          lettere a)  e  b),  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, le
          funzioni  conferite dalla vigente legislazione alle regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5.  Restano  ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.».
              -  Il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo
          30 luglio 1999 n. 300, e' il seguente:
                «Art.  32  (Agenzia per la proprieta' industriale). -
          1.  E'  istituita  l'agenzia per la proprieta' industriale,
          nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
                2.   L'agenzia   svolge   i  compiti  e  le  funzioni
          dell'ufficio  centrale dei brevetti per invenzioni, modelli
          e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
          proprieta' industriale.
                3.  Rimangono  ferme  le  competenze  assegnate dalle
          norme  vigenti  alla commissione ricorsi prevista dall'art.
          71  del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
          modificazioni.
                4.    Nell'esercizio   delle   finzioni   a   livello
          periferico,  l'agenzia  puo'  stipulare  convenzioni con le
          regioni  ed  avvalersi, oltre che degli uffici territoriali
          di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
          di apposita convenzione.
                5.   Sono   soppresse   le  strutture  del  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  che
          svolgono  le  attivita'  demandate all'agenzia; il relativo
          personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
              -  Il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
              «Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                  il Ministero della salute;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il dipartimento per il turismo della presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
          Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400, si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al   comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e  motivate
          esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro  competente,  puo',  con  proprio
          decreto,  differire  o  gradualizzare temporalmente singoli
          adempimenti   od   atti,   relativi   ai   procedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli  35 e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.  Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
          Ministero  dell'ambiente  e' disposto ai sensi dell'art. 4,
          comma  2,  del  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143
          contestualmente  alla emanazione del decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
              9.  All'art.  46,  comma  2,  del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n. 29, le parole "per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome" sono sostituite dalle parole "per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome"».
              -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 26
          marzo 2001, n. 175, recante: «Regolamento di organizzazione
          del  Ministero  delle  attivita' produttive», e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18   maggio  2001,  n.  114,
          supplemento ordinario.
              -  Il  decreto-legge  12  giugno 2001, n. 217, recante:
          «Modifiche  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          nonche'  alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di
          organizzazione  del  Governo»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art.  1  della legge 3 agosto 2001, n.
          317 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181).
              -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 26
          ottobre  2001, n. 430, recante: «Regolamento concernente la
          revisione  organica  della  disciplina dei concorsi e delle
          operazioni  a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte
          locali,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4,  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449»,  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289.
              -  Il  testo  dell'art. 34, comma 3 e della legge legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2003)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «3.   Sino  al  perfezionamento  dei  provvedimenti  di
          rideterminazione  di cui al comma 1, le dotazioni organiche
          sono  provvisoriamente  individuate in misura pari ai posti
          coperti  al  31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti
          per  i  quali  alla  stessa  data  risultino  in  corso  di
          espletamento  procedure  di reclutamento, di mobilita' o di
          riqualificazione   del  personale.  Sono  fatti  salvi  gli
          effetti  derivanti  dall'applicazione dell'art. 3, comma 7,
          ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche'
          dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
          pubbliche  previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia'
          formalmente  avviati  alla data del 31 dicembre 2002, e dai
          provvedimenti  di  indisponibilita'  emanati  in attuazione
          dell'art.  52,  comma  68, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  e  registrati  presso l'ufficio centrale del bilancio
          entro la predetta data del 31 dicembre 2002.».
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  15,  comma  1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  2001,  n.  430,
          recante:  «Regolamento  concernente  la  revisione organica
          della  disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio,
          nonche'  delle  manifestazioni  di  sorte  locali, ai sensi
          dell'art.  19,  comma  4,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001,
          n. 289, e' il seguente:
              «1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  dal
          presente   regolamento   al   Ministero   delle   attivita'
          produttive,   le  dotazioni  organiche  dello  stesso  sono
          adeguate  in  sede  di  rideterminazione periodica ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  e  successive  modificazioni,  a valere sulle risorse
          finanziarie   utilizzate  dall'Agenzia  delle  entrate  per
          l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle
          vacanze  derivanti da tale aumento di dotazione organica si
          provvede  prioritariamente  attraverso mobilita' volontaria
          del  personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le
          funzioni oggetto di trasferimento.».
              -  Per  il  decreto del Presidente della Repubblica del
          26 marzo 2001, n. 175 si veda in note alle premesse.