Art. 2.
                         Disposizioni finali

  1.  L'attuazione  del  presente  regolamento  non  comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 luglio 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,                      Ministro
                              dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
  Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, Attivita' produttive, foglio n. 37