IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il regio-decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   «Nuove   disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il regolamento di cui al regio-decreto  23  maggio  1924,  n.
827,  e  successive  modificazioni,  concernente   «Regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, recante  «Misure  intese  alla
protezione  del  patrimonio   archeologico,   artistico   e   storico
nazionale»; 
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,
concernente «Riforma di alcune norme di contabilita'  generale  dello
Stato in materia di bilancio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n.  97,  concernente  «amministrazione  e  contabilita'  degli   enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,   e   successive    modificazioni,    concernente    «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento  recante
semplificazione  e  accelerazione  delle   procedure   di   spesa   e
contabili»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo
13, comma 1, in cui si dispone che gli schemi di regolamento  di  cui
al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
per  l'espressione  del   parere   delle   commissioni   parlamentari
competenti in materia; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'  culturali»,  ed
in particolare l'articolo 8, comma 1, con  il  quale  si  prevede  la
possibilita'  della  trasformazione  delle  soprintendenze   di   cui
all'articolo 30, comma 1, lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   3   dicembre   1975,   n.   805,   in
soprintendenze  dotate   di   autonomia   scientifica,   finanziaria,
organizzativa e contabile; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo»; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  recante
«testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali e ambientali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  2000,
n. 441, concernente il «Regolamento recante norme  di  organizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; 
  Visto in particolare, l'articolo 12, comma 3,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, il quale prevede che
alla  realizzazione  dell'autonomia  della  soprintendenza  e   delle
gestioni autonome si  provvede  con  decreto  ministeriale  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, recante «Regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di
spese in economia»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002,
e ritenuto di adeguarsi allo stesso; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; 
  Acquisisti i pareri delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi  in  data  12  marzo
2003; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 maggio 2003; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
            Bilancio di previsione, esercizio finanziario 
 
  1. La gestione finanziaria della soprintendenza speciale si  svolge
in base al bilancio annuale  di  previsione  redatto  in  termini  di
competenza e di cassa. 
  2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio  e  termina  il  31
dicembre dello stesso anno; ad esso si  riferiscono  il  bilancio  di
previsione ed il conto consuntivo. 
  3. Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario
decisionale,  dal  preventivo  finanziario  gestionale,  dal   quadro
generale riassuntivo della  gestione  finanziaria  e  dal  preventivo
economico. Costituiscono allegati al bilancio di  previsione  annuale
il bilancio  pluriennale,  la  relazione  programmatica,  la  tabella
dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione
del collegio dei revisori dei conti. 
  4. Tutte le entrate e tutte le spese  debbono  essere  iscritte  in
bilancio nel loro importo integrale. 
  5. Per ciascun capitolo di  entrata  e  di  spesa  il  bilancio  di
previsione indica: 
    a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  e  passivi  alla
chiusura dell'esercizio precedente; 
    b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e  delle
spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il  bilancio  si
riferisce; 
    c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e  delle
spese  che  si  prevede  di  pagare  nello  stesso  esercizio   senza
distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 
  6.  Nel  bilancio  di  previsione  e'  iscritto  come  prima  posta
dell'entrata  l'ammontare  presunto  dell'avanzo  di  amministrazione
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
  7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio  sulla  base
del programma annuale e  delle  concrete  capacita'  operative  della
soprintendenza. 
  8. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza,  entro  il
mese di  settembre  dell'anno  che  precede  quello  di  riferimento,
delibera  il  programma  annuale  degli  interventi  e  delle   spese
ordinarie e straordinarie. 
  9. Il bilancio di previsione, redatto  dal  soprintendente,  almeno
quindici giorni  prima  della  delibera  dell'organo  collegiale,  e'
sottoposto  all'attenzione  del  collegio   dei   revisori   che,   a
conclusione   del   proprio   esame,   redige   apposita   relazione,
proponendone o negandone l'approvazione. 
  10. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro  il
mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera
il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi,
unitamente alle relazioni  del  soprintendente  e  del  collegio  dei
revisori dei conti e ad una copia della deliberazione  del  consiglio
stesso, al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  l'approvazione   di
rispettiva competenza. 
  11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene
prima dell'inizio dell'esercizio  cui  lo  stesso  si  riferisce,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali puo'  autorizzare,  per
non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base  dei  dati
del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti  di
importo. 
  12. La gestione finanziaria della soprintendenza e' assoggettata al
controllo successivo della Corte dei conti. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - Il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  recante:
          «Nuove disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e
          sulla contabilita' generale  dello  Stato»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923. 
              - Il regio-decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  recante:
          «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita' generale dello  Stato»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924. 
              - La legge 1°  marzo  1975,  n.  44,  recante:  «Misure
          intese  alla  protezione   del   patrimonio   archeologico,
          artistico  e  storico  nazionale»,  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1975. 
              - La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma  di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio»,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio 2003, n.  97,  recante:  «Regolamento  concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003. 
              - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
          1994,  n.  367,  «Regolamento  recante  semplificazione   e
          accelerazione delle procedure di  spesa  e  contabili»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136  del  13  giugno
          1994. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59,  recante:  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la  semplificazione  amministrativa»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del  17  marzo
          1997. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
          recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998. 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante:  «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 250 del 26 ottobre 1998. 
              -  Il  testo  dell'art.  8,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  (Istituzione  del
          Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  e'  il
          seguente: 
              «1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le
          soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettera a),  b)
          e  c),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre  1975,  n.  805,  possono  essere  trasformate  in
          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,
          finanziaria,  organizzativa  e  contabile  qualora  abbiano
          competenza su complessi di  beni  distinti  da  eccezionale
          valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
          ciascun   provvedimento   e'   allegato   l'elenco    delle
          soprintendenze  gia'  dotate  di  autonomia.  Ai  dirigenti
          preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta  il
          trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999. 
              - Il decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
          della legge 8 ottobre 1997, n. 352»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          dicembre  2000,  n.  441,  «Regolamento  recante  norme  di
          organizzazione del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  33
          del 9 febbraio 2001. 
              - Il testo del comma 3 dell'art.  12  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  2000,  n.  441
          (Regolamento recante norme di organizzazione del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali), e' il seguente: 
              «3. Al fine di realizzare la  piu'  completa  autonomia
          delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando  i
          principi e le modalita' indicate dall'art.  8  del  decreto
          legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi
          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il
          comitato tecnico-scientifico competente per settore,  sulla
          base di criteri oggettivi che tengono conto della  qualita'
          e quantita' dei beni tutelati e dei servizi  svolti,  della
          rilevanza dei compiti e  delle  funzioni,  con  riferimento
          anche al  bacino  di  utenza  ed  all'ambito  territoriale,
          nonche' dell'organico. Si applicano l'art. 7, commi 1 e  5,
          del decreto legislativo e l'art. 9, commi 2, 3 e  4,  della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  agosto
          2001, n. 384, recante: «Regolamento di semplificazione  dei
          procedimenti di spese in  economia»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.