Art. 10.
                      Disciplina dei beni d'uso
  1.  I  beni  della  soprintendenza appartengono al patrimonio dello
Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza stessa.
  2.  Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione
del  patrimonio  e  sulla  contabilita' generale dello Stato, nonche'
quelle  emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  3.  I  beni  sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal
soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
  4.  Quando  il soprintendente cessa il suo ufficio, il passaggio di
gestione   avviene   mediante  ricognizione  generale  dei  beni,  in
contraddittorio  tra  il  consegnatario  uscente  ed il consegnatario
subentrante,  con  l'intervento  di  un  funzionario  incaricato  dal
Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali. Per le gestioni dei
consegnatari  e  dei  cassieri si osservano le disposizioni contenute
nel  regolamento  emanato con decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 2002, n. 254.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          4 settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente
          le   gestioni   dei   consegnatari  e  dei  cassieri  delle
          amministrazioni  dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002.