Art. 10. Disciplina dei beni d'uso 1. I beni della soprintendenza appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza stessa. 2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari. 4. Quando il soprintendente cessa il suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
Nota all'art. 10: - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002.