Art. 11. 
                    Consiglio di amministrazione 
  1. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza speciale od
autonoma si riunisce in  via  ordinaria  una  volta  al  mese  ed  e'
convocato in via straordinaria dal presidente o  su  richiesta  degli
altri due componenti. 
  2. Per la validita' delle sedute del consiglio  di  amministrazione
e' necessaria la presenza della maggioranza degli  amministratori  in
carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti.