Art. 11. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza speciale od autonoma si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed e' convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti. 2. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.