Art. 13. 
                      Anticipazioni in contanti 
  1. All'inizio di ciascun  esercizio  finanziario  il  consiglio  di
amministrazione delibera l'assegnazione al soprintendente o ad un suo
delegato di un fondo cassa. 
  2. Con il fondo di cui al comma 1 si puo' provvedere esclusivamente
al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese  per  piccole
riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonche' al pagamento
di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennita' di missione. 
  3.  Le  eventuali  integrazioni  al  fondo  cassa   devono   essere
deliberate dal consiglio di amministrazione.