Art. 14. 
                       Attivita' contrattuale 
  1. In relazione alle specifiche materie  e  nei  limiti  di  valore
correlativi, l'attivita' negoziale e' svolta con  l'osservanza  delle
disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria  e  di
quella nazionale vigente in materia. 
  2. Le spese da farsi  in  economia  sono  disciplinate  secondo  il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
agosto 2001, n. 384. 
  3. I contratti sono stipulati dal soprintendente  e  approvati  dal
consiglio di amministrazione. 
 
          Nota all'art. 14: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  agosto
          2001, n. 384, recante: «Regolamento di semplificazione  dei
          procedimenti di spese in  economia»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.