Art. 14. Attivita' contrattuale 1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia. 2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate secondo il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. 3. I contratti sono stipulati dal soprintendente e approvati dal consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 14: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.