Art. 15. R i n v i o 1. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle soprintendenze che hanno competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico e architettonico riconosciute speciali o autonome ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 3. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 308
Note all'art. 15: - Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: «1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.». - Il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 (Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali), e' il seguente: «3. Al fine di realizzare la piu' completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i principi e le modalita' indicate dall'art. 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualita' e quantita' dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonche' dell'organico. Si applicano l'art. 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.». - La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante: «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1998.