Art. 4. 
   Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese 
 
  1. Le entrate pervengono alla  soprintendenza  mediante  ordini  di
pagamento del competente centro di responsabilita'. 
  2. Le altre entrate da proventi diversi sono riscosse  dalla  banca
che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa  mediante  reversali
di incasso. 
  3. Al fine di consentire il  riequilibrio  finanziario  nell'ambito
delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali puo' annualmente disporre con proprio  decreto
che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate di  cui
al comma 2 sia versata in conto entrata del bilancio  dello  Stato  e
riassegnata con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
allo stato di previsione della spesa del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali. Tale quota e' ripartita  tra  le  soprintendenze
interessate con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie. 
  4. Le entrate eventuali pervenute direttamente alla  soprintendenza
sono annotate nel registro di cassa di cui all'articolo 7  e  versate
alla banca che svolge  il  servizio  di  tesoreria  entro  il  giorno
lavorativo successivo alla loro riscossione, previa  emissione  della
reversale d'incasso. 
  5. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite
del numero  del  capitolo  di  entrata,  devono  essere  firmate  dal
soprintendente o da un suo delegato. 
  6. Il pagamento delle spese e'  disposto  mediante  l'emissione  di
mandati di pagamento, numerati in ordine  progressivo  e  muniti  del
numero del capitolo del bilancio sul quale grava il relativo onere. 
  7.  Ogni  mandato  di  pagamento  deve   essere   corredato   della
documentazione giustificativa della spesa. 
  8. I mandati di pagamento sono firmati dal soprintendente o  da  un
suo delegato. 
  9. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio  finanziario  sono
restituiti, tramite la banca tesoriere, alla  soprintendenza  per  il
trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui  o  per
il loro annullamento.