Art. 5. 
                          Fondi di riserva 
  1. Nel bilancio annuale sono iscritti,  in  appositi  capitoli,  un
fondo di riserva per le spese  impreviste  ed  uno  per  le  nuove  e
maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. 
  2. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1
possono  essere  utilizzati  previa   delibera   del   consiglio   di
amministrazione e non possono superare complessivamente  il  tre  per
cento delle spese correnti di competenza  previste  nel  bilancio  di
previsione.