Art. 5. Fondi di riserva 1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste ed uno per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. 2. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1 possono essere utilizzati previa delibera del consiglio di amministrazione e non possono superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.