Art. 6. Variazioni al bilancio annuale di previsione 1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze della soprintendenza. 2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.