Art. 6. 
            Variazioni al bilancio annuale di previsione 
  1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio  dei
revisori dei conti, delibera le opportune  variazioni  alle  iniziali
previsioni  di  bilancio  qualora  nel  corso  della   gestione   gli
stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze  della
soprintendenza. 
  2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di  previsione  sono
deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il  31  ottobre
dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e  trasmesse,
per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attivita'  culturali
ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. In ogni caso, le spese complessivamente  impegnate  non  possono
superare le entrate complessivamente accertate.