Art. 7.
                         Scritture contabili
  1.  Le  scritture  finanziarie  relative alla gestione del bilancio
devono  consentire  di  rilevare  per  ciascun  capitolo,  sia per la
competenza  che  per  i  residui, la situazione degli accertamenti di
entrata  e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti,
nonche'  la  situazione  delle  somme  riscosse  e pagate e di quelle
rimaste da riscuotere e da pagare.
  2.  Le  scritture  patrimoniali  devono consentire la dimostrazione
dello stato dei beni di cui all'articolo 10.
  3.  Il  sistema  di  scritture  della soprintendenza si compone dei
seguenti registri:
    a) un  partitario  delle entrate, contenente per ciascun capitolo
lo  stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle
riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
    b) un  partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo
stanziamento  iniziale  e  le variazioni, le somme impegnate e quelle
rimaste da pagare;
    c) un  partitario  dei residui, contenente per ciascun capitolo e
per  esercizio  di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio
dell'esercizio,  le  somme  riscosse  o  pagate,  le somme rimaste da
riscuotere o da pagare;
    d) un giornale cronologico sia per le riversali che per i mandati
emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in
conto residui;
    e) i registri degli inventari.
  4.  Le  scritture  contabili  di  cui  alle lettere d) ed e) devono
essere  effettuate su registri numerati e vidimati dal soprintendente
o   dal   suo   delegato.   Nell'ipotesi   di  scritture  tenute  con
l'utilizzazione  di  sistemi di elaborazione automatica dei dati deve
essere comunque garantita l'inalterabilita' dei dati archiviati.