Art. 8. 
                          Conto consuntivo 
  1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono  riassunti
e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza  e
di cassa. 
  2. Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui
all'articolo 1. 
  3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti  durante
l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza.
Esso e' redatto secondo  la  stessa  articolazione  del  bilancio  di
previsione ed espone i relativi dati distintamente per la  competenza
e per  i  residui  secondo  lo  schema  di  cui  al  regolamento  per
l'amministrazione e contabilita' degli  enti  pubblici  di  cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 
  4.  Il  conto  economico,  redatto  in  conformita'  al  preventivo
economico di cui all'articolo  2,  deve  dare  la  dimostrazione  dei
risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.  Sono
vietate compensazioni tra componenti positivi e  negativi  del  conto
economico. 
  5. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa  che
deve evidenziare i risultati di cassa e della  gestione  dei  residui
secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3. 
  6. Il conto consuntivo, redatto dal soprintendente, e'  sottoposto,
unitamente  ad  una  nota  illustrativa  del  soprintendente  stesso,
all'esame del collegio dei revisori dei conti,  che  redige  apposita
relazione, almeno quindici giorni prima della  riunione  fissata  dal
consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza. 
  7. Il consiglio di amministrazione  delibera  il  conto  consuntivo
entro il mese  di  aprile  successivo  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario. 
  8. Entro quindici giorni dalla  delibera  il  conto  consuntivo  e'
trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una  copia
dell'estratto conto della banca tesoriere ed alla  deliberazione  del
consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le  attivita'
culturali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per
l'approvazione di competenza. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni
          sul riordinamento degli enti pubblici  e  del  rapporto  di
          lavoro  del  personale  dipendente»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio 2003, n.  97,  recante:  «Regolamento  concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003.