Art. 9. 
                            R e s i d u i 
  1.  Le  entrate  accertate  e  non  riscosse   entro   il   termine
dell'esercizio costituiscono residui attivi. 
  2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine  dell'esercizio
costituiscono residui passivi. 
  3.  Annualmente  e'  compilata,  distintamente  per  esercizio   di
provenienza e per capitoli di bilancio,  la  situazione  dei  residui
attivi e  passivi  riferiti  agli  esercizi  anteriori  a  quello  di
competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al
1° gennaio, le somme riscosse o accreditate nel  corso  dell'anno  di
gestione, quelle eliminate perche'  non  piu'  realizzabili,  nonche'
quelle rimaste da riscuotere o da versare. 
  4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare  oggetto
di apposita deliberazione del  consiglio  di  amministrazione.  Sulle
variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti  e'  tenuto
ad esprimere il suo parere. 
  5.  La  situazione  dei  residui  e  la  deliberazione  di  cui  al
precedente comma sono allegate al conto consuntivo. 
  6.  Costituiscono  economia  le  minori  spese  sostenute  rispetto
all'impegno assunto nel corso dell'esercizio. 
  7. Ai fini della perenzione amministrativa si applica la disciplina
dettata per le spese iscritte nel bilancio dello Stato.