Art. 3.
                            D i v i e t i
  1. A decorrere:
    a) dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, e'
vietato  costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie
di cui al punto 1 dell'allegato C;
    b) dal 1° gennaio 2012, e' vietato utilizzare nell'allevamento le
gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C.