Art. 3. D i v i e t i 1. A decorrere: a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' vietato costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C; b) dal 1° gennaio 2012, e' vietato utilizzare nell'allevamento le gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C.