Art. 4.
                   Registrazione degli allevamenti
  1.  Colui  che  intende  avviare uno stabilimento di allevamento di
galline  ovaiole  chiede  la  registrazione  dello  stesso ai Servizi
veterinari   della   Azienda  sanitaria  competente  per  territorio,
inviando  per  iscritto  i dati di cui al numero 1 dell'allegato E al
presente decreto, prima dell'inizio dell'attivita'.
  2.  Per i fini di cui al comma 1, i Servizi veterinari iscrivono in
un  registro gli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero
distintivo  unico,  in conformita' a quanto prescritto all'allegato E
al presente decreto; nel caso di utilizzo di registri gia' in uso per
i  fini  stabiliti  da  altre normative del settore veterinario, tali
registri  devono  comunque  contenere  tutti  i dati necessari per la
registrazione   degli   allevamenti,  nonche'  il  numero  distintivo
attribuito a ciascuno di essi.
  3.  Il  proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo
stabilimento  di  allevamento  in  attivita'  alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  invia  i  dati  di cui al comma 1 al
Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio
entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto;  il  Servizio  veterinario dell'Azienda sanitaria competente
per  territorio  provvede  agli  adempimenti  di cui al comma 2 entro
novanta  giorni  dal  ricevimento della richiesta. Nessun allevamento
gia' in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto
puo'  continuare  l'attivita'  qualora non abbia ottemperato a quanto
disposto dal presente comma.
  4.  Il  proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente
eventuali  modifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi veterinari
della  Azienda  sanitaria  competente  per territorio, che provvedono
all'immediato aggiornamento del registro degli allevamenti.
  5. I registri degli stabilimenti di cui al presente articolo devono
essere  messi a disposizione nel caso di cui all'articolo 6, comma 1,
nonche'  per  il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate
al consumo umano.
  6.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, nessun allevamento puo' iniziare l'attivita' qualora non sia
stato  registrato  e  non  abbia  ricevuto  l'assegnazione del numero
distintivo  conformemente a quanto prescritto al presente articolo ed
alle disposizioni di cui all'allegato E al presente decreto.
  7.  Le  spese  derivanti dalle procedure connesse alle attivita' di
cui  al  presente  articolo, sono a carico del richiedente sulla base
del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' da
stabilire con disposizione regionale.